Ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1 del Testo Unico Ambientale, è qualificabile come sottoprodotto – e non come rifiuto – qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è generato da un processo di produzione, di cui rappresenta parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo produttivo, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali;
d) l’ulteriore utilizzo è legale: la sostanza o l’oggetto deve soddisfare tutti i requisiti pertinenti in materia di prodotti, tutela della salute e dell’ambiente, e non deve comportare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.