Il MASE pubblica le nuove FAQ sul principio DNSH per gli investimenti PNRR
Il Ministero dell’Ambiente aggiorna le indicazioni operative per garantire la conformità degli interventi PNRR al principio “Do No Significant Harm”, cardine della sostenibilità ambientale europea
18 nov 2025Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ sul principio DNSH “Do No Significant Harm”, strumento fondamentale per assicurare che gli investimenti realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non arrechino danno significativo all’ambiente.
Il principio DNSH e la Tassonomia Ambientale Europea
Il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, Tassonomia ambientale europea, ha lo scopo di garantire che gli investimenti finanziati con fondi europei non pregiudichino le risorse ambientali. La tassonomia stabilisce criteri uniformi per riconoscere gli investimenti connessi ad attività ecosostenibili, in linea con sei obiettivi, due climatici e quattro di natura ambientale:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso un’economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Nel quadro del Regolamento (UE) 241/2021, il rispetto del DNSH è una condizione obbligatoria per l’ammissibilità al finanziamento. Gli enti attuatori devono quindi dimostrare che tutte le attività finanziate in ambito PNRR siano realizzate senza arrecare danno ai sei obiettivi ambientali valutando l’intero ciclo di vita dell’intervento PNRR: dalla progettazione alla sua conclusione.
Il documento di Question & Answer
Le nuove FAQ aggiornano e precisano le indicazioni contenute nella Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH, approvata con la Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024.
La Guida, che non introduce nuovi vincoli ma riorganizza e rende più fruibili le istruzioni operative, rimane lo strumento di riferimento per le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori.
Questa prevede:
- mappature che collegano ciascuna misura PNRR alle relative schede tecniche e ai regimi DNSH applicabili (Regime 1 o Regime 2);
- schede tecniche che definiscono i vincoli ambientali, le verifiche ex ante ed ex post e i requisiti di conformità;
- checklist DNSH, da compilare integralmente e da trasmettere tramite il sistema informativo REGIS in sede di rendicontazione.
Le FAQ chiariscono, tra l’altro, la corretta compilazione delle check list, le modalità di motivazione delle risposte “non applicabile”, la necessità di produrre adeguata documentazione probatoria e gli errori più ricorrenti (ad esempio risposte generiche, mancanza di allegati tecnici o assenza dell’analisi di adattabilità climatica).
Viene, inoltre, riportato l’elenco completo delle misure PNRR del MASE con l’indicazione del Regime CLIMA e del Regime AMBIENTE associato, evidenziando quelle in cui è previsto un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’economia circolare o alla gestione sostenibile della risorsa idrica.
Infine, vengono menzionati gli strumenti di supporto predisposti dal Ministero, tra cui:
- i Vademecum DNSH per gli investimenti in fognatura e depurazione (M2C4 I4.4) e per la bonifica dei siti orfani (M2C4 I3.4);
- le Istruzioni operative per la rendicontazione delle spese PNRR;
- il Vademecum sull’analisi dei rischi climatici, che fornisce esempi di applicazione della metodologia prevista nell’Appendice 1 della Guida Operativa.
Con l’uscita delle nuove FAQ, il MASE rafforza sia il metodo che le procedure amministrative necessari per applicare correttamente il principio DNSH. Questo garantisce una lettura uniforme delle regole, il rispetto della normativa europea e un migliore controllo sulla sostenibilità ambientale nelle iniziative finanziate dal PNRR.