REACH

Nuove autorizzazioni REACH: utilizzo di piombo tetraetile e revisione per acido arsenico

La Commissione europea ha aggiornato le autorizzazioni REACH per l’uso controllato di sostanze estremamente preoccupanti, tra cui il piombo tetraetile e l’acido arsenico

25 nov 2025

Nelle ultime settimane sono state rilasciate e revisionate dalla commissione Europea un certo numero di autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di piombo tetraetile (n. CE: 201-075-4; n. CAS: 78-00-2) e di acido arsenico (n. CE: 231-901-9; n. CAS: 7778-39-4). Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:

In data 04/11/2025 è stata rilasciata la seguente revisione di autorizzazione in merito all’uso dell’acido arsenico:

  • All’azienda Circuit Foil Luxembourg SARL per l’uso industriale dell'acido arsenico per il trattamento di fogli di rame utilizzati nella produzione di circuiti stampati.


In data 04/11/2025 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del piombo tetraetile:

  • All’azienda Trafigura Ventures V.B.V. per miscelazione di TEL nella formulazione di benzina avio;
  • All’azienda Warter Fuels Spółka Akcyjn nella formulazione di carburante per l'aviazione.


Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astengono dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione da allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.

Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due condizioni è soddisfatta:

  • si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2);
  • si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).

Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.