L’Articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento REACH stabilisce che “Per evitare sperimentazioni su animali, sono effettuati esperimenti su animali vertebrati ai fini del presente regolamento soltanto in caso di assoluta necessità. È inoltre necessario adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test.” Questo principio si riflette nella registrazione REACH, che incoraggia la condivisione dei dati tra i dichiaranti per ridurre i costi di registrazione e minimizzare le sperimentazioni, in particolare quelle che coinvolgono animali vertebrati.
Il Regolamento REACH prevede inoltre una “data protection” per i dati inviati nel contesto della registrazione, con una durata massima di 12 anni. Alla scadenza di questo periodo, è fondamentale verificare l’entità dei costi richiesti dal dichiarante capofila (Lead Registrant) per la condivisione dei dati, considerando anche la data di prima presentazione delle informazioni.