Trasporto merci pericolose

Accordi Multilaterali M361, M362 e M364 per il trasporto delle merci pericolose su strada

Scadenza al 31 dicembre 2026

24 set 2026

Il 31 dicembre 2026 scadranno gli accordi multilaterali ADR M361, M362 e M364, recepiti dall'Italia il 17 marzo 2026. Tali accordi hanno introdotto deroghe in merito al trasporto di:

  • Articoli, macchinari o apparecchiature usati contaminati da merci pericolose (M361)
  • Recipienti a pressione (M362)
  • Certificato di approvazione ADR (M364)

Di seguito, si riassume brevemente il contenuto di tali accordi multilaterali.

Accordo Multilaterale M361

L’Accordo Multilaterale M361 prevede una deroga all’applicazione dell’ADR per il trasporto di articoli, macchinari o apparecchiature usati che potrebbero essere contaminati internamente da merci pericolose. La deroga si applica a condizione che tali merci siano trasportate per operazioni di riparazione, ispezione, manutenzione, smaltimento o riciclo e che siano adottate misure atte a prevenire la fuoriuscita del contenuto in condizioni normali di trasporto.

Sono esclusi dal campo di applicazione gli articoli contenenti merci pericolose delle classi 1 e 7.

Accordo Multilaterale M362

L’Accordo Multilaterale M362 ha introdotto una deroga specifica per i recipienti a pressione omologati conformemente alla norma EN 17339, destinati al trasporto di idrogeno compresso (UN 1049). In deroga alle disposizioni ADR, i veicoli-batteria e i CGEM, contenenti tali recipienti a pressione, possono essere trasportati contenenti azoto compresso (UN 1066) esclusivamente per finalità di primo riempimento, ispezione periodica, manutenzione o smaltimento, con una pressione interna limitata.

Accordo Multilaterale M364

Con l’Accordo Multilaterale M364 è stata introdotta una deroga alle disposizioni sui documenti da tenere a bordo del veicolo. In particolare, il certificato di approvazione ADR non deve necessariamente essere conservato nella cabina di guida, purché sia custodito in un luogo sicuro, accessibile e protetto dagli agenti atmosferici. La deroga consente una gestione più flessibile della documentazione senza ridurre la possibilità di controllo da parte delle autorità.

A seguito della scadenza degli accordi multilaterali, a partire dal 1° gennaio 2027, salvo proroghe o nuove sottoscrizioni da parte degli Stati aderenti all’ADR, non potranno più essere applicate tali deroghe per il trasporto su strada delle merci pericolose interessate. Dovranno pertanto essere nuovamente rispettate tutte le disposizioni ADR per la spedizione.