Trasporto merci pericolose

Accordo Multilaterale M366: proposta di deroga ADR per le leghe metalliche contenenti piombo

Proposto un nuovo accordo multilaterale per limitare gli impatti della nuova classificazione armonizzata del piombo sul trasporto di merci pericolose

21 ago 2025

A partire dal 1° settembre 2025, per effetto del Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del CLP), saranno modificate le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI del Reg. 1272/2008 (CLP) per il piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm) e per il piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm), con importanti ricadute anche dal punto di vista del trasporto merci pericolose.

L’Italia, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso ad UNECE, l’Accordo multilaterale M366, richiedendo quindi una deroga dall’applicazione dell’ADR per le leghe metalliche di piombo.

L’accordo multilaterale si applica solo alle leghe metalliche assegnate al numero UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., gruppo di imballaggio III, contenenti:

  • ≥0,25% di piombo massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
  • ≥0,025% di polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm).

Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette alle disposizioni ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • non soddisfano i criteri di classificazione di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  • le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
  • sono trasportate:
      • in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o sono dotati di una fodera a tenuta di polveri e resistente all'acqua; oppure
      • alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

Una copia dell’accordo deve essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.

Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027 per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Qualora venga revocato prima di tale data da una delle Parti firmatarie, rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo abbiano revocato.

Per confermare la validità dell’accordo è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente l’ADR.