Accordo multilaterale M372: deroga ADR per il rame e le leghe metalliche contenenti rame
La Germania è il secondo Paese contraente ad aver firmato l’accordo
15 lug 2026Lo scorso 3 luglio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione) ha firmato e trasmesso ad UNECE l’Accordo multilaterale M372, richiedendo una deroga dall’applicazione dell’ADR per il trasporto del rame e delle leghe metalliche contenenti rame.
In particolare, l’applicazione dell’Accordo riguarda il trasporto di:
- rame con una superficie specifica > 0,67 mm2/mg, e
- leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame, con una superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg.
Secondo l'accordo, il trasporto è consentito senza l'applicazione di ulteriori disposizioni ADR purché i metalli:
- non soddisfino i criteri di altre classi di pericolo oltre alla Classe 9.
- siano trasportati:
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- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e sono a tenuta di polveri e resistenti all'acqua o sono dotati di una fodera a tenuta di polveri e resistente all'acqua; oppure
- alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
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- siano accompagnati da una copia dell'accordo stesso a bordo dell'unità di trasporto.
È quindi possibile in Italia e Germania avvalersi dell’accordo multilaterale M372 per il trasporto di leghe metalliche di rame assegnate alla rubrica UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., gruppo di imballaggio III.
L’accordo resterà valido fino al 31 agosto 2028, salvo revoca anticipata da parte dei firmatari.
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