Trasporto merci pericolose

ADR 2027: otto nuove disposizioni speciali per il trasporto delle merci pericolose

Le bozze di modifica dell'ADR introducono otto nuove disposizioni speciali nel capitolo 3.3, con novità che riguardano batterie ibride, scanner MRI, vettori di idrogeno organico liquido, recipienti a pressione, imballaggi e carburanti

22 lug 2026

Tra le novità che verranno introdotte con l’entrata in vigore dell’ADR 2027, vi è anche la modifica del cap. 3.3 dell’ADR con 8 nuove disposizioni speciali.

Nel cap. 3.3 sono presenti le disposizioni speciali relative alle merci pericolose per il trasporto e riportate nella colonna (6) della Tabella A del cap. 3.2.

Le nuove disposizioni speciali introdotte sono le seguenti:

SP

Testo Special Provision

409

(Riservata)

410

Le batterie ibride conformi al 2.2.9.1.7.1 (h) contenenti sia celle agli ioni di litio che celle agli ioni di sodio devono essere assegnate rispettivamente ai numeri ONU 3480, 3481 o 3536, a seconda dei casi. Quando tali batterie sono trasportate in conformità con la disposizione speciale 188, l'energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh e deve essere marcata sull'involucro esterno.

411

Gli oggetti trasportati sotto questa rubrica includono gli scanner per risonanza magnetica (MRI) contenenti gas non infiammabile e non tossico. Il gas non infiammabile e non tossico deve essere contenuto all'interno dei componenti dello scanner MRI. Gli scanner MRI devono essere progettati e costruiti in modo da contenere il gas e precludere il rischio di scoppio o fessurazione dei componenti di contenimento del gas durante le normali condizioni di trasporto. Gli scanner MRI non sono soggetti alle prescrizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di gas della Classe 2, gruppo A o O in conformità con il 2.2.2.1.3.

412

(Riservata)

413

I vettori di idrogeno organico liquido (LOHC) basati su sostanze classificate sotto questa rubrica con idrogeno fisicamente disciolto possono essere trasportati sotto questa rubrica solo quando il contenuto di idrogeno fisicamente disciolto non supera il limite di 0,5 L(H2)/kg (LOHC).”

679

I recipienti a pressione approvati in conformità alla norma EN 17339 destinati al trasporto di ONU 1049 IDROGENO COMPRESSO possono essere trasportati riempiti di ONU 1066 AZOTO COMPRESSO ai fini di assemblaggio, ispezione periodica, manutenzione o smaltimento con una pressione interna che sostenga il liner del recipiente a pressione. La pressione non deve essere superiore al valore minore tra il 10% della pressione di esercizio o 20 bar.

I veicoli-batteria e i MEGC destinati al trasporto di ONU 1049 IDROGENO COMPRESSO contenenti recipienti a pressione approvati in conformità alla norma EN 17339 possono essere trasportati con ONU 1066 AZOTO COMPRESSO ai fini del primo riempimento, ispezione periodica, manutenzione o smaltimento con una pressione interna che sostenga il liner dei recipienti a pressione. La pressione non deve essere superiore al valore minore tra il 10% della pressione di esercizio o 20 bar.

Il documento di trasporto deve includere la seguente dichiarazione: "Trasporto in conformità alla disposizione speciale 679.".

Tutti gli altri requisiti dell'ADR devono essere soddisfatti.

680

Quando l'imballaggio è progettato per essere utilizzato e trasportato alle condizioni specificate nella lettera (f) dei criteri di valutazione delle prestazioni dell'imballaggio indicati nella nota "a" della tabella dell'istruzione di imballaggio P911 (2) nel 4.1.4.1 o LP906 (2) nel 4.1.4.3, lo speditore deve fornire al caricatore e al trasportatore la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali l'imballaggio può essere utilizzato e trasportato. Questa descrizione deve essere allegata al documento di trasporto.

681

Questa rubrica si applica anche ai carburanti diesel in conformità alla norma EN 16709:2024 o EN 16734:2023 o ai carburanti diesel paraffinici in conformità alla norma EN 15940:2023 o ai gasoli da riscaldamento paraffinici con un punto di infiammabilità secondo la norma EN 15940:2023.


Le modifiche sono contenute nelle bozze di emendamento alle Appendici A e B dell’ADR e, salvo obiezioni da parte degli Stati contraenti, entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, con periodo transitorio per l’adeguamento fino al 30 giugno 2027.