REACH

Aggiornamento della Candidate List: aggiunte due nuove sostanze

Con l’inserimento del n-esano e del bisfenolo AF e suoi sali, la Candidate List conta oggi 253 voci

04 feb 2026

Il 4 febbraio 2026 (con una tempistica leggermente ritardata rispetto al solito) l’Agenzia Europea per la Chimica (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List. Le voci relative alle SVHC-CL (Substances of Very High Concern) candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH diventano così 253.

Di seguito il prospetto dell’identità delle nuove sostanze incluse all’interno della Candidate List:

Sostanza CAS/EC Motivo di inclusione Usi principali
n-esano

203-777-6

110-54-3

STOT RE
(art. 57 f)
Solvente, formulazione di un’ampia gamma di prodotti (tra cui soprattutto vernici, rivestimenti, sgrassanti, detergenti, ecc.), lavorazione di polimeri (es.: come agente espandente).
4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e suoi sali (bisfenolo AF e suoi sali) - Tossicità per la riproduzione (art. 57 c) Regolatore di processo nell’ambito della lavorazione di polimeri e agente reticolante.


Ricordiamo che l’inclusione di queste in Candidate List non ne vieta l’utilizzo come sostanze tal quali, in miscela o in articoli. Tuttavia qualora le sostanze fossero presenti in articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, le aziende interessate sono tenute al rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 33 del Regolamento REACH e all’obbligo di notifica SCIP. Inoltre la presenza di una sostanza di Candidate List in concentrazione >0,1% in un prodotto chimico (sostanze e miscele) deve essere indicata obbligatoriamente nella pertinente Scheda Dati di Sicurezza. 

È, dunque, importante verificare se il nuovo aggiornamento della Candidate List abbia un impatto sui prodotti fabbricati e immessi sul mercato (siano essi chemicals o articoli); occorre collaborare con la catena di approvvigionamento, coinvolgendo i fornitori nell’analisi dei prodotti, al fine di gestire al meglio gli obblighi di conformità previsti dal Regolamento REACH ed aggiornare Schede Dati di Sicurezza, dichiarazioni o notifiche, adempiendo così agli obblighi di informazione nei confronti dei clienti e/o di notifica presso ECHA.