Aggiornate le esenzioni RoHS per il piombo: pubblicate tre nuove Direttive delegate
Le Direttive delegate (UE) 2025/2364, 2025/1802 e 2025/2363 prorogano e ridefiniscono le esenzioni di Allegato III, serie 6, 7a e 7c, per l’uso del piombo in metalli e componenti elettronici
17 dic 2025Il 21 novembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato tre Direttive delegate che ufficializzano l’aggiornamento delle esenzioni delle serie 6a, 6b, 6c, 7a, 7c di allegato III della Dir. 2011/65/UE (RoHS). Come prospettato, queste Direttive confermano i contenuti e le scadenze riportate nelle direttive che la Commissione aveva già adottato a Settembre, di cui vi avevamo parlato qui.
Di seguito le nuove esenzioni e le rispettive date di scadenza.
- Direttiva delegata (UE) 2025/2364 - modifica delle esenzioni della serie 6 (6a, 6b e 6c) relative al piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame:
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Esenzione Allegato III Dir. RoHS II |
Data di scadenza alla pubblicazione della direttiva delegata |
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6 a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso. |
11 dicembre 2026 |
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6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso (*) |
30 giugno 2027 per tutte le categorie |
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6 a)-II |
Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso (*) |
30 giugno 2027 per tutte le categorie |
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6 b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
11 giugno 2027 |
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6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*) |
11 dicembre 2026 per le categorie 1-7 e 10 |
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6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso (*) |
11 giugno 2027 per le categorie 1-7 e 10 |
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6 b)-III |
Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo (*) |
30 giugno 2027 per le categorie 1-8, 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e 10 |
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6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso (*) |
30 giugno 2027 |
- Direttiva delegata (UE) 2025/1802 – modifica le esenzioni della serie 7a relative al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione:
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7 a) |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027 |
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7 a)-I |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell’assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm × 0,3 mm |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-II |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-III |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il successivo montaggio di componenti |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-IV |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame: |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-V |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) come materiale per la sigillatura ermetica tra: |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-VI |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
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7 a)-VII |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C. |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027 |
- Direttiva delegata (UE) 2025/2363 – modifica dell’esenzione relativa al piombo in componenti di vetro o di ceramica aggiornando le voci 7c-I e 7c-II e introducendo le nuove esenzioni 7(c)-V e 7(c)-VI:
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7 c)-I |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica |
Si applica a tutte le categorie e scade il 30 giugno 2027 |
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7 c)-II |
Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore |
Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV) e scade il 31 dicembre 2027 |
Gli Stati Membri hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per recepire le direttive in questione, che si applicheranno a partire dal 1° luglio 2026.
Nonostante alcune scadenze relative all’applicabilità delle esenzioni siano state prorogate, riteniamo opportuno mantenere un dialogo attivo con i fornitori per raccogliere informazioni sulle eventuali alternative, nel caso in cui i prodotti acquistati e commercializzati contengano piombo in quantità superiori ai limiti previsti dall’Allegato II della Direttiva RoHS II, rendendo quindi necessario ricorrere a una delle esenzioni disponibili.