Applicazione del REACH ai materiali End of Waste: chiarimenti dal MASE
Il Ministero dell’Ambiente risponde a un interpello della CNA, chiarendo i rapporti tra disciplina EoW e regolamenti chimici europei
12 giu 2025Con istanza di interpello, a ottobre 2024, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) chiedeva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di confermare alcune interpretazioni in relazione all’applicazione della disciplina REACH ai materiali recuperati (End of Waste), denunciando mancanza di uniformità a livello nazionale nell’applicazione della norma. Nello specifico, CNA rilevava che, secondo alcuni approcci il REACH, viene applicato ai rifiuti prima che gli stessi diventino EoW.
Il 20/05/2025 il MASE ha pubblicato la nota di riscontro n. 95594 con cui ricorda che la normativa non prevede per gli impianti di recupero specifiche prescrizioni sul controllo del rifiuto in ingresso in relazione agli adempimenti REACH, fermo restando comunque l’importanza delle informazioni relative alle sostanze chimiche reperite in ambito REACH e CLP ai fini della classificazione dei rifiuti e dell’individuazione delle sostanze pericolose in essi presenti. Inoltre, il Ministero ricorda che il gestore deve definire, nella procedura di accettazione dei rifiuti, anche gli eventuali contaminanti critici ed i relativi limiti in concentrazione compatibili con il processo e con la qualità̀ finale del prodotto.
Il MASE si esprime quindi sull’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06, che dispone:
“La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”
Vengono in merito sottolineati due aspetti:
- un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato deve rispettare il regolamento sulle sostanze chimiche e prodotti collegati (i.e. Regolamento REACH);
- tale conformità̀ non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.
Si legge inoltre che è “onere del produttore dell’EoW […] fornire tutte le informazioni che consentano al soggetto che deve rilasciare l’atto autorizzativo di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità̀ al Regolamento REACH, ove applicabili”. Questo in quanto vi possono essere restrizioni all’immissione sul mercato di determinate sostanze o miscele che esitano da un trattamento di recupero di un rifiuto.
In aggiunta agli elementi sottolineati dal MASE, ribadiamo che, indipendentemente dalle norme di carattere ambientale che disciplinano gli iter istruttori o i requisiti tecnici e ambientali per definire un prodotto quale “End of Waste”, non si può prescindere dall’applicazione al materiale recuperato delle disposizioni dei Regg. REACH e CLP (e di eventuali altre norme di prodotto ove applicabili). L’applicazione di tali regolamenti determina infatti la legalità dell’EoW, la possibilità di immetterlo sul mercato e di impiegarlo: il soggetto che effettua l’operazione di recupero non può pertanto esimersi dal garantire il rispetto di tutti i requisiti pertinenti, seppure non dettagliatamente valutati ed approfonditi in sede di istruttoria.