Approfondimento | Autorizzazione del Triossido di Cromo
Pubblicata bozza del Regolamento di autorizzazione per 6 usi.
12 mar 2019Il Triossido di Cromo (EC 215-607-8, CAS 1333-82-0) è una delle sostanze elencate nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, ossia tale sostanza è stata inserita nell'Elenco previsto dall'Agenzia Europea della Chimica (ECHA) per le sostanze in autorizzazione (terza lettera dell'acronimo REACH: Authorization). In particolare, il Triossido di Cromo è stato inserito nella entry n. 16 dell'Allegato.
Tutto questo significa che l'uso o l'immissione sul mercato di tale sostanza dopo una determinata sunset date (ossia una data oltre il quale non è più possibile utilizzare o immettere sul mercato una determinata sostanza) è vietato a meno che:
- l'uso non sia stato autorizzato;
- una domanda di autorizzazione per l'uso sia stata presentata prima della "latest application date" e la Commissione Europea non abbia ancora preso una decisione ufficiale in merito;
- l'uso sia esente da autorizzazione.
Per tale motivo abbiamo predisposto nella nostra Area Riservata un approfondimento dove faremo chiarezza sulle ricadute di tale autorizzazione. Clicca sul pulsante "Leggi l'approfondimento" e accedi alla tua area riservata per visualizzare il contenuto.