Autorizzazioni REACH
Rilascio dell’Autorizzazione REACH in merito all’utilizzo di triossido di cromo, 4-(1,1,3,3-tetrame tilbutil)fenolo, etossilato, dicromato di sodio e bis(2-metossietil) etere
17 lug 2024Nelle ultime settimane sono state rilasciate dalla commissione Europea un certo numero di autorizzazioni REACH relative all’utilizzo delle seguenti sostanze:
- triossido di cromo
- 4-(1,1,3,3-tetrame¬ tilbutil)fenolo, etossilato
- dicromato di sodio
- bis(2-metossietil) etere.
Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:
In data 02/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in meri\to all’uso del dicromato di sodio:
- All’azienda Robur S.p.A come agente anticorrosivo dell’acciaio al carbonio nei circuiti sigillati delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas e dei refrigeratori ad assorbimento funzionanti a gas, fino a 1,05 % p/p (corrispondente a 0,42 % p/p come Cr(VI)) nella soluzione refrigerante.
In data 05/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del bis(2-metossietil) etere:
- All’azienda PMC ISOCHEM come solvente di processo in una fase di fabbricazione della sostanza farmaceutica attiva ternidazolo utilizzata in un farmaco antiprotozoario.
In data 07/06/2024 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda Carlo Nobili SpA Rubinetterie e all’azienda Newform S.P.A in un processo di elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere superfici funzionali dotate di elevata durabilità e di un aspetto argenteo brillante o opaco per applicazioni in ambito sanitario
In data 12/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda Betz-Chrom GmbH in un processo di cromatura funzionale di componenti con geometrie e dimensioni diverse, per le applicazioni elencate nell’allegato.
In data 14/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda SPGPrints B.V in un processo integrato volto a creare una superficie dura con proprietà di aderenza selettive sui mandrini utilizzati per la fabbricazione di rulli per la stampa serigrafica a rullo per applicazioni tessili e altri tipi di stampa.
In data 17/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso 4-(1,1,3,3-tetrame tilbutil)fenolo, etossilato:
- All’azienda MeiraGTx Ireland Designated Activity Company come coadiuvante nella produzione di terapie geniche.
In data 19/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’aziende Chrom-Mueller Metallveredelung GmbH all’uso industriale per rivestimenti con elevato rapporto di profondità (high aspect ratio) delle anime delle canne di armi da fuoco soggette a sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche, al fine di conferire proprietà di resistenza all’usura nonché un basso coefficiente di attrito e proprietà di durezza e di resistenza alla corrosione e all’erosione da gas. All’uso industriale per rivestimento in cromo duro delle superfici esterne complesse di parti ausiliarie di armi da fuoco soggette a sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche, al fine di ottimizzare le proprietà di scorrimento e di resistenza al calore, alla corrosione e all’usura. Ed infine all’uso industriale per rivestimento in cromo duro delle superfici esterne e interne complesse di parti ausiliarie di armi da fuoco che richiedono una tecnica di rivestimento individuale e selettiva e soggette a sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche, al fine di conferire proprietà di resistenza all’usura e proprietà di barriera, nonché idoneità al post-trattamento e resistenza all’erosione da gas caldi di combustione.
In data 19/06/2024 è stata rilasciata la seguente autorizzazione in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda MAHLE – Componentes de Motores, S.A. per Cromatura funzionale a base di triossido di cromo di fasce elastiche del pistone per applicazioni automobilistiche.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 (ART.56), Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo, quindi, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Appreso quanto sopra, le aziende possono richiedere alla Commissione europea, l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 in due casistiche:
- previa presentazione di una relazione sulla sicurezza chimica dove viene provato, tramite test, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2).
- se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.