Autorizzazioni REACH: nuove decisioni su triossido di cromo e dicromato di sodio
Rilasciate e revisionate diverse autorizzazioni all’uso di sostanze estremamente preoccupanti nei settori industriali ad alta specializzazione
19 gen 2026Nelle ultime settimane sono state rilasciate e revisionate dalla Commissione Europea alcune autorizzazioni REACH relative all’utilizzo triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) e del Dicromato di sodio (n. CE: 234-190-3; n. CAS: 10588-01).
Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:
In data 12/12/2025 sono state rilasciate le autorizzazioni all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda LSM S.r.l., per l’uso della sostanza nella cromatura dura di stampi per la fabbricazione di articoli in gomma tecnica e prodotti correlati per i settori automobilistico, idraulico, medico e per l'industria degli elettrodomestici;
- All’azienda Ramboll Belgium BVBA per l’uso della sostanza nel trattamento dei componenti utilizzati nelle turbine a gas industriali e dei componenti ad esse associati utilizzando prodotti per rivestimento realizzati con tecnica «slurry» contenenti triossido di cromo;
- All’azienda Stem Cromo SNC Di Sterbizzi & C., per l’uso della sostanza nella cromatura funzionale di lunga durata su substrati metallici nei settori industriali seguenti: aeronautica, difesa, prodotti farmaceutici, imballaggi alimentari, macchine utensili, prodotti chimici e trasporti;
- All’azienda Poligalvanica S.a.s, per l’utilizzo della sostanza nella cromatura funzionale con carattere decorativo di diversi substrati di metallo al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza lucida o opaca per applicazioni idrotermosanitarie e dispositivi di sicurezza nei settori medico, industriale e sanitari
In data 12/12/2025 è stata rilasciata la seguente autorizzazione nel contesto di una revisione alle seguenti aziende:
- All’azienda Airbus Helicopters Technik GmbH, per l’uso del triossido di cromo nella Tempra superficiale (cromatura funzionale), nella produzione di trasmissioni per elicotteri, nella manutenzione di elicotteri, nel trattamento superficiale (come inibitore di corrosione, indipendente dalla cromatura funzionale);
- Inoltre, alla stessa azienda, è stata rilasciata un’autorizzazione nel contesto di una revisione per l’uso del Dicromato di sodio (n. CE: 234-190-3; n. CAS: 10588-0) nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astengono dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione da allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta:
- si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente legato all’utilizzo della sostanza è adeguatamente controllato (art.60, par.2);
- si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.