Autorizzazioni REACH: nuove decisioni sull’uso del triossido di cromo
Concesse autorizzazioni all’uso della sostanza SVHC in applicazioni industriali ad alto valore tecnico, incluse cromature funzionali e trattamenti decorativi
04 giu 2025Nelle ultime settimane sono state rilasciate dalla commissione Europea un certo numero di autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di triossido di cromo (n. EC 215-607-8; n. CAS 1333-82-0). Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:
In data 08/05/2025 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- All’azienda Fabbrica d’armi Pietro Beretta SPA per la placcatura funzionale a base di triossido di cromo dell'anima di canne di fucile e parti ausiliarie di fucili d'assalto, carabine e pistole per usi non civili e per la cromatura funzionale a base di triossido di cromo dell'anima di canne di fucile e parti.
In data 12/05/2025 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni in merito all’uso del triossido di cromo:
- Alle aziende:
- Hartchrom Beck GmbH;
- Heinrich Schnarr GmbH;
- Kreft & Röhrig GmbH;
- Rudolf Jatzke Galvanik-Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG;
- Johann Maffei GmbH & Co. KG;
- Schornberg Galvanik GmbH;
- Wissing Hartchrom GmbH;
per: - Cromatura funzionale di componenti a simmetria assiale/rotazionale che richiedono proprietà tribologiche ottimali delle superfici (ottenute tramite microfratture delle superfici) per garantire una frizione superficiale ridotta quando lubrificate;
- Cromatura funzionale di componenti con geometrie tridimensionali complesse (non a simmetria assiale/ rotazionale) che richiedono proprietà tribologiche ottimali delle superfici (ottenute tramite microfratture delle superfici) per garantire una frizione superficiale ridotta quando lubrificate.
- Alle aziende:
- Hartchrom Beck GmbH;
- Kreft & Röhrig GmbH;
- Rudolf Jatzke Galvanik-Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG;
- Johann Maffei GmbH & Co. KG;
- Schornberg Galvanik GmbH;
- Wissing Hartchrom GmbH;
per:
-
- Cromatura funzionale di componenti con geometrie tridimensionali complesse (non a simmetria assiale/ rotazionale) che richiedono proprietà tribologiche ottimali delle superfici (ottenute tramite microfratture delle superfici) per garantire una frizione superficiale ridotta quando lubrificate;
- Cromatura funzionale di componenti con geometrie tridimensionali complesse (non a simmetria assiale/ rotazionale) che richiedono superfici altamente resistenti all’usura per resistere alle forze abrasive esercitate nell’ambito del loro impiego.
- Alle aziende HDO Druckguß- und Oberflächentechnik GmbH e HDO SK s.r.o per l’elettrodeposizione su substrati di metallo al fine di ottenere superfici funzionali a carattere decorativo.
- All’azienda Leonardo S.p.A per la cromatura funzionale con triossido di cromo di canne di fucili militari e superfici dell’incamiciatura.
- All’azienda Thoma Metallveredelung GmbH per la cromatura funzionale per cilindri cavi e parti a parete sottile, componenti a simmetria rotazionale per l’idraulica, semplici componenti a simmetria rotazionale per altri usi, componenti a geometria complessa e pezzi di ricambio.
- All’azienda Itaca Tec S.r.l. per l’elettrodeposizione su diversi tipi di substrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca, per applicazioni nel settore idrosanitario.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astiene dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione nell’allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo, quindi, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due condizioni è soddisfatta:
- si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2);
- si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.