REACH

Autorizzazioni REACH: nuovi usi autorizzati per il triossido di cromo

La Commissione europea ha autorizzato specifici impieghi del triossido di cromo nei settori dei semiconduttori e della cromatura funzionale

31 lug 2026

In data 13 luglio sono state rilasciate dalla Commissione Europea alcune autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di triossido di cromo (n. EC 215-607-8; n. CAS 1333-82-0). Si elencano sotto le decisioni in materia:

  • All’azienda Riber per il trattamento superficiale di parti in molibdeno destinate a sistemi di epitassia e di componenti per l’evaporazione di materiali utilizzati nell’industria dei semiconduttori
  • All’azienda STI Deutschland GmbH per la cromatura funzionale delle applicazioni elencate nell’allegato.

Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, devono astenersi dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione nell’allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.

Ricordiamo, quindi, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando:

  • si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2);
  • si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).

Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.