Sostenibilità

Batterie e rifiuti: definite le modalità per la raccolta e comunicazione dei dati

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289: standard comuni per raccolta, riciclaggio e recupero ai sensi del Regolamento Batterie

16 dic 2025

Il 21 novembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 che definisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. In particolare, l'articolo 76, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2023/1542 impone agli Stati Membri di pubblicare, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione, i dati raccolti, che includono informazioni sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle batterie e di comunicarli alla Commissione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 fornisce il quadro operativo per l’attuazione di tali obblighi e si compone dei seguenti tre allegati:

  • Allegato I: fornisce il modello standard per la raccolta, la suddivisione e la comunicazione dei dati suddivisi per categoria di batterie (portatili, per mezzi di trasporto leggeri, per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione, batterie industriali, per veicoli elettrici) e per composizione chimica (litio, piombo-acido, nichel-cadmio, nichel, altro);
  • Allegato II: definisce i formati per la comunicazione dei dati relativi all’efficienza di riciclaggio e al recupero dei materiali delle diverse tipologie di batterie. In particolare, stabilisce come devono essere raccolti e trasmessi i dati sulle frazioni iniziali (input del processo di riciclaggio) e sulle frazioni derivate (output del processo di riciclaggio) per ciascuna categoria di batterie;
  • Allegato III: stabilisce il formato della relazione di controllo della qualità che deve accompagnare i dati comunicati dagli Stati Membri alla Commissione Europea.

L’obiettivo del regolamento è garantire trasparenza, uniformità e affidabilità delle informazioni, consentendo alla Commissione Europea di valutare se sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali. Questa valutazione viene effettuata in funzione degli sviluppi del mercato e delle innovazioni tecnologiche delle batterie che incidono sia sulla tipologia di materiali recuperati che sulla disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel.

Il regolamento entra in vigore l’11 dicembre 2025, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.