REACH

Ciclosilossani D4, D5 e D6: dal 6 giugno 2026 scattano i primi divieti della Restrizione REACH n. 70

Il Regolamento (UE) 2024/1328 introduce nuovi limiti, deroghe e scadenze per sostanze e miscele contenenti D4, D5 e D6, con effetti concreti per più filiere produttive

16 mar 2026

A seguito dell’aggiornamento della voce di Restrizione n. 70 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH da parte della Commissione europea, introdotto con il Regolamento (UE) 2024/1328 e riguardante i composti ciclosilossanici D4 (ottametilciclotetrasilossano, D5 (decametilciclopentasilossano) e D6 (dodecametilcicloesasilossano), si segnala l’ormai imminente scadenza prevista dalla normativa.

A partire dal 6 giugno 2026 entrerà infatti in vigore il divieto generale di immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti D4, D5 o D6 in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso, applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto chimico.

Dalla stessa data non sarà inoltre più consentito l’utilizzo di tali sostanze come solventi nei sistemi di lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce. È tuttavia prevista una deroga specifica per il D5 per cui, se utilizzato come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce, la restrizione si applicherà a partire dal 6 giugno 2034.

Il testo della restrizione prevede inoltre ulteriori deroghe ed esclusioni differenti in base alle applicazioni, riportiamo le più significative:

  • per prodotti specifici, come ad esempio dispositivi medici e medicinali, la restrizione si applica a partire dal 6 giugno 2031;
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 per alcuni usi industriali (es. produzione di polimero di silicio, formulazione o nel (re)imballaggio di miscele, produzione di articoli, reagente di laboratorio nelle attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate, ed altre);
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 quali residui da polimeri di silicio, a determinate condizioni;
  • la restrizione non si applica all’immissione sul mercato per l’uso, o all’uso, della sostanza D5 come solvente in sistemi di lavaggio a secco chiusi e rigorosamente controllati per tessuti, pellame e pellicce, in cui il solvente di lavaggio viene riciclato o incenerito.

Considerato che le sostanze oggetto della restrizione sono ampiamente utilizzate in numerosi settori industriali, si raccomanda alle aziende di prendere visione del testo della restrizione al fine di non farsi trovare impreparate in vista della scadenza del 6 giugno 2026 e delle ulteriori scadenze previste dalle deroghe.

Si informa che la successiva scadenza di rilievo riguarderà tutti i prodotti cosmetici diversi da quelli definiti come “prodotti cosmetici da sciacquare”, per i quali la restrizione si applicherà a partire dal 6 giugno 2027.

Si ricorda infine che le sostanze D4, D5 e D6 sono state identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in quanto presentano, tra le altre, proprietà di molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).