REACH

Dechlorane Plus inserito nell’Allegato I del Regolamento POPs: adottato il nuovo regolamento

Con il Regolamento Delegato (UE) 2025/1930 la Commissione introduce restrizioni mirate su un ritardante di fiamma altamente persistente

30 set 2025

A seguito della chiusura favorevole della consultazione pubblica (luglio 2024), la Commissione Europea ha ufficialmente adottato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1930 per l’inserimento del Dechlorane Plus e dei suoi isomeri nell’Allegato I del Reg. (UE) 2019/2021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs).

Il Dechlorane Plus (EC 236-948-9) è un ritardante di fiamma policlorurato ampiamente utilizzato nell'elettronica, nei materiali da costruzione, nell'industria automobilistica e aerospaziale. È stato aggiunto nella Candidate List (SVHC-CL) del Reg. REACH nel 2018 e designato come POP a causa delle sue proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità. Per via di queste sue caratteristiche, nel 2023 è stato inoltre inserito nell’Allegato A (categoria di eliminazione) della Convenzione di Stoccolma, che ne ha richiesto la cessazione della produzione e dell’uso, salvo deroghe specifiche.

Nello dettaglio il regolamento delegato in questione prevede il divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso del Dechlorane Plus in sostanze, miscele o articoli:

  • al di sopra dello 0,1% in peso (1000 mg/kg) fino al 15/04/2028;
  • al di sopra dello 0,0001% in peso (1 mg/kg) dal 15/04/2028 in poi, data oltre alla quale il limite diventerà perciò assai più restrittivo.

Sono previste alcune deroghe e periodi transitori per:

  • applicazioni aerospaziali e di difesa;
  • dispositivi di diagnostica medica e radioterapia;
  • pezzi di ricambio per veicoli, macchinari industriali fissi per agricoltura, silvicoltura, edilizia e ambito marittimo (fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043);
  • strumenti di analisi, controllo e monitoraggio.

Il Regolamento si applica a partire dal 15 ottobre 2025, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione. Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Reg. POPs, è inoltre previsto un periodo transitorio di 6 mesi per gli articoli contenenti nuove sostanze incluse nel regolamento prodotti prima o entro la data di applicazione del provvedimento.