Dechlorane Plus inserito nell’Allegato I del Regolamento POPs: adottato il nuovo regolamento
Con il Regolamento Delegato (UE) 2025/1930 la Commissione introduce restrizioni mirate su un ritardante di fiamma altamente persistente
30 set 2025A seguito della chiusura favorevole della consultazione pubblica (luglio 2024), la Commissione Europea ha ufficialmente adottato il Regolamento Delegato (UE) 2025/1930 per l’inserimento del Dechlorane Plus e dei suoi isomeri nell’Allegato I del Reg. (UE) 2019/2021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs).
Il Dechlorane Plus (EC 236-948-9) è un ritardante di fiamma policlorurato ampiamente utilizzato nell'elettronica, nei materiali da costruzione, nell'industria automobilistica e aerospaziale. È stato aggiunto nella Candidate List (SVHC-CL) del Reg. REACH nel 2018 e designato come POP a causa delle sue proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità. Per via di queste sue caratteristiche, nel 2023 è stato inoltre inserito nell’Allegato A (categoria di eliminazione) della Convenzione di Stoccolma, che ne ha richiesto la cessazione della produzione e dell’uso, salvo deroghe specifiche.
Nello dettaglio il regolamento delegato in questione prevede il divieto di fabbricazione, immissione in commercio e uso del Dechlorane Plus in sostanze, miscele o articoli:
- al di sopra dello 0,1% in peso (1000 mg/kg) fino al 15/04/2028;
- al di sopra dello 0,0001% in peso (1 mg/kg) dal 15/04/2028 in poi, data oltre alla quale il limite diventerà perciò assai più restrittivo.
Sono previste alcune deroghe e periodi transitori per:
- applicazioni aerospaziali e di difesa;
- dispositivi di diagnostica medica e radioterapia;
- pezzi di ricambio per veicoli, macchinari industriali fissi per agricoltura, silvicoltura, edilizia e ambito marittimo (fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043);
- strumenti di analisi, controllo e monitoraggio.
Il Regolamento si applica a partire dal 15 ottobre 2025, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione. Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Reg. POPs, è inoltre previsto un periodo transitorio di 6 mesi per gli articoli contenenti nuove sostanze incluse nel regolamento prodotti prima o entro la data di applicazione del provvedimento.