Sostenibilità

Decreto-Legge 143/2026: nuovi obblighi di compostabilità per specifici imballaggi

Modificato il Testo Unico Ambientale: introdotti requisiti di biodegradabilità e compostabilità per alcune tipologie di imballaggi monouso e un nuovo regime sanzionatorio

25 set 2026

Il 7 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 143, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di compostabilità di specifiche tipologie di imballaggi. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ovvero l’8 agosto 2026.

Il Decreto-Legge apporta le seguenti modifiche alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006:

1) dopo l’art. 226-quarter è stato aggiunto l’art. 226-quinquies che stabilisce l’obbligo di messa a disposizione sul mercato nazionale per alcuni imballaggi solo se certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. Rientrano in quest’obbligo i seguenti imballaggi monouso:

a. imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

b.imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (Ho.Re.Ca.);

c. imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, con alcune eccezioni;

d. imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

2) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il 4-quinquies, contenente il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di compostabilità. In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, che può essere aumentata fino a quattro volte il massimo previsto, nei casi in cui il valore degli imballaggi non conformi supera il 10% del fatturato del trasgressore. Le disposizioni sanzionatorie si applicano a partire dal 1° gennaio 2030.