Dettagli e tempistiche per l’integrazione di sostanze PBT/vPvB e ED in Allegato VI del CLP
Articolo 37.7 Reg. CLP: meccanismo di integrazione delle sostanze in Allegato VI già valutate per PBT/vPvB e ED ai sensi REACH, PPPR, BPR
28 feb 2025Il Regolamento CLP (UE) 2024/2865, che modifica il Regolamento (CE) 1272/2008, introduce il paragrafo 7 all’art.37. Il paragrafo conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato VI, parte 3, in tema di Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose al fine di includere sostanze quali interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, interferenti endocrini di categoria 1 per l’ambiente, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e/o sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili.
La Commissione può aggiungere sostanze all’allegato VI del Reg. CLP tramite ATP se sono già identificate come sostanze aventi proprietà come interferente endocrino (ED) e/o PBT/vPvB ai sensi delle seguenti normative:
- Inclusione Candidate List (art. 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006)
- Regolamento dei prodotti fitosanitari (PPPR) ((CE) n. 1107/2009)
- Regolamento Biocidi ((UE) n. 528/2012)
Al fine di evitare duplicazioni nella valutazione delle proprietà pericolose delle suddette sostanze, sono stati stabiliti periodi transitori per integrare l’esito della valutazione dei pericoli all’interno dell’allegato VI del Reg. CLP.
Sostanze per cui verrà presa una decisione prima dell’11 giugno 2025

Sostanze ancora under assessment per le quali non è ancora stata adottata una decisione
Inclusione in Candidate List ai sensi del Reg. REACH

Valutazione ai sensi del Regolamento dei prodotti fitosanitari (PPPR)

Valutazione ai sensi del Regolamento Biocidi

Ricordiamo che, in ogni caso, le sostanze verranno incluse in Allegato VI previa adozione di un atto delegato conformemente all’articolo 53, adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP).