REACH

Dogane e prodotti chimici: nuove direttive ADM per rafforzare i controlli REACH all’importazione

Nuove istruzioni operative per dogane, autorità sanitarie e importatori: verifiche su registrazione, autorizzazione e restrizione, analisi di laboratorio e sanzioni per violazioni REACH

23 lug 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n. 12/2025, contenente nuove istruzioni per l’effettuazione dei controlli sulle merci importate soggette alla disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 – REACH, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana e dell’ambiente e prevenire l’ingresso nel mercato UE di sostanze non conformi.

Fornendo la descrizione del quadro normativo di riferimento, la Circolare fornisce informazioni e direttive operative su:

  • Registrazione REACH e codice 01CH: l’importatore è obbligato ad indicare sulla Dichiarazione Doganale il numero di codice 01CH, per tutte le sostanze importate sopra la 1 tonnellata/anno e che debbano essere registrate ai sensi del Reg. REACH. La Circolare specifica inoltre che le autorità regionali possono chiedere informazioni dettagliate su TARIC, denominazione degli operatori economici coinvolti, quantitativi importati e Paese d’origine;

  • Controlli su autorizzazioni (Allegato XIV REACH): le dogane verificheranno l’uso corretto dei codici indicati nei data element della Dichiarazione Doganale:
    • C073: autorizzazione;
    • Y109, Y115, Y105: esenzioni.

In caso di dubbi, lo svincolo è sospeso e si richiede all’importatore di ottenere un Nulla Osta Sanitario (NOS) tramite il portale NSIS-USMAF. Se entro 4 giorni non arriva risposta, la merce viene svincolata salvo altri impedimenti;

  • Controlli su restrizioni (Allegato XVII REACH): analogamente, per le restrizioni REACH vengono esaminati i codici indicati nei data element della Dichiarazione Doganale:
    • Y106: rispetto restrizioni;
    • Y110: esenzioni;
    • Y113: prodotto non soggetto alle disposizioni di Restrizione.

In caso di dubbi sul rispetto delle restrizioni, allo stesso modo, si attiva la sospensione dello svincolo informando gli USMAF-SASN e la richiesta del NOS (Nulla Osta Sanitario).

  • Analisi di laboratorio: la Circolare n. 12/2025 chiarisce che gli uffici doganali possono far ricorso a specifiche analisi di laboratorio per accertare la conformità dei prodotti chimici importati, avvalendosi della rete nazionale REACH/CLP, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle restrizioni REACH.

I campioni possono essere analizzati direttamente nei laboratori ADM, oppure da strutture autorizzate selezionate dagli USMAF-SASN. Le analisi possono avvenire sia prima che dopo la segnalazione ufficiale, e in caso di non conformità i costi possono essere recuperati a carico degli operatori economici.

  • Sanzioni
    La Circolare ricorda che sono previste sanzioni penali e amministrative per violazioni degli obblighi REACH:
    • Autorizzazioni (art. 56): arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 €;
    • Restrizioni (art. 67): stesse sanzioni.

Se viene negato il NOS, l’Ufficio Doganale invia una notizia di reato alla Procura della Repubblica.

  • Rendicontazione

Ogni anno le Direzioni Territoriali devono inviare alla Direzione Dogane un resoconto dettagliato sui controlli effettuati, segnalazioni e casi di non conformità, anche nell’ambito di progetti unionali.

Saranno le Direzioni Territoriali responsabili di vigilare sull’uniforme applicazione della Circolare, presso gli uffici dipendenti.