Esenzione dal REACH per le sostanze utilizzate nell'interesse della Difesa Nazionale
G.U. del 9 maggio 2015 n. 106
21 mag 2015Pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2015 n. 106 il Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015 con il quale l’Italia ha ufficializzato la procedura per l’esenzione dal campo di applicazione del Reg. REACH di tutte quelle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli) che vengono utilizzate nell’interesse della difesa nazionale.
Tale decreto, quindi, va a disciplinare le procedure interne al Ministero della Difesa e le modalità da osservare ai fini dell'esenzione prevista dall’art. 2.3 del REACH che si potranno applicare solo a quei casi che sono indispensabili per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese. In tali casi, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e/o l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal regolamento stesso previa presentazione al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti di un fascicolo tecnico contenente tutte le pertinenti informazioni sulla sostanza per la quale si richiede l’esenzione.
L’esenzione sarà quindi disposta dal Ministro della Difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
Per ulteriori informazioni
Tale decreto, quindi, va a disciplinare le procedure interne al Ministero della Difesa e le modalità da osservare ai fini dell'esenzione prevista dall’art. 2.3 del REACH che si potranno applicare solo a quei casi che sono indispensabili per garantire gli interessi essenziali della difesa del Paese. In tali casi, l'amministrazione della difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo e/o l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal regolamento stesso previa presentazione al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti di un fascicolo tecnico contenente tutte le pertinenti informazioni sulla sostanza per la quale si richiede l’esenzione.
L’esenzione sarà quindi disposta dal Ministro della Difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
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