Sostenibilità

ESRS semplificati: dalla Commissione europea una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese

Adottato il regolamento delegato che revisiona gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità. Per l’ESRS E2-5 vengono ridefiniti gli obblighi di disclosure sulle sostanze preoccupanti e introdotte specifiche misure transitorie

29 lug 2026

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, introducendo una revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) in attuazione del pacchetto Omnibus I. L'obiettivo è semplificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, riducendo il numero di informazioni richieste e gli oneri amministrativi per le imprese.

La revisione degli ESRS rende gli standard più sintetici e chiari, introduce maggiore flessibilità e semplifica alcuni processi chiave. In particolare, riduce di oltre il 60% i dati obbligatori e di oltre il 70% il numero complessivo di informazioni richieste. Secondo le stime, tali modifiche dovrebbero comportare una riduzione dei costi di rendicontazione superiore al 30% per impresa, contribuendo all’obiettivo della Commissione di ridurre del 25% gli oneri connessi agli obblighi di rendicontazione.

  • Tra le modifiche, uno degli aggiornamenti di maggiore interesse riguarda l'ESRS E2-5, dedicato alla comunicazione delle informazioni relative alle Substances of Concern (SoC) e alle Substances of Very High Concern (SVHC):i fabbricanti di sostanze, i formulatori di miscele e gli importatori di sostanze e miscele devono rendicontare le informazioni relative alle SoC e, separatamente, alle SVHC presenti nella Candidate List;
  • gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele sono tenuti alla disclosure esclusivamente delle SVHC presenti nella Candidate List;
  • produttori, importatori e utilizzatori di articoli devono rendicontare esclusivamente le SVHC della Candidate List presenti negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1%, con un'impostazione coerente con l'articolo 33 del regolamento REACH, sia per gli articoli o componenti acquistati sia per quelli immessi sul mercato.

La revisione conferma inoltre la modifica della definizione di Substances of Concern, dalla quale viene eliminato il riferimento alle sostanze che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclo dei materiali contenuti nei prodotti.

Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall'introduzione di specifiche misure transitorie relative all'ESRS E2-5.

Per le aziende della cosiddetta "wave one", indipendentemente dalla fascia dimensionale indicata nel regolamento, sarà possibile:

  • omettere le informazioni quantitative sulle SoC richieste dall'ESRS E2-5 fino agli esercizi finanziari precedenti al 2030;
  • omettere, fino agli esercizi finanziari precedenti al 2028, le informazioni sulle SVHC qualora l'impresa utilizzi articoli contenenti tali sostanze.

Per le altre imprese, le disposizioni transitorie prevedono invece:

  • la possibilità di omettere le informazioni quantitative sulle SoC nei primi tre esercizi finanziari di rendicontazione;
  • la possibilità di omettere le informazioni sulle SVHC per il primo esercizio finanziario di rendicontazione, nei casi previsti dall'ESRS E2-5.

Parallelamente, la Commissione europea ha adottato anche il regolamento delegato relativo ai Voluntary ESRS, il nuovo standard volontario di rendicontazione destinato alle piccole e medie imprese non soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Lo standard mira a fornire un quadro di riferimento proporzionato per la comunicazione delle informazioni di sostenibilità e a facilitare le richieste informative provenienti da grandi imprese e istituzioni finanziarie.

Entrambi i regolamenti delegati sono ora sottoposti al periodo di scrutinio del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, della durata di due mesi, prorogabile di ulteriori due mesi. In assenza di obiezioni, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entreranno definitivamente in vigore.