REACH

Il Comitato degli Stati Membri approva l’identificazione del DBDPE come sostanza estremamente preoccupante

Il ritardante di fiamma bromurato DBDPE entra nella Candidate List delle SVHC per le sue proprietà vPvB

30 ott 2025

Il 9 ottobre 2025, il Comitato degli Stati Membri (MSC-Member State Committee) ha concordato all’unanimità l’identificazione dell’1,1'-(etano-1,2-diil)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS 84852-53-9, CE 284-366-9) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC - Substance of Very High Concern), per le sue proprietà di elevata persistenza e bioaccumulabilità (vPvB) ai sensi dell’articolo 57, lettera e), del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

L’inserimento ufficiale del DBDPE nella Candidate List è previsto, come da comunicazione di ECHA, entro novembre 2025, periodo inusuale per l’aggiornamento dell’elenco (che di norma avviene invece a gennaio e giugno/luglio).

Nello specifico, il DBDPE è un ritardante di fiamma bromurato introdotto negli anni '90 come sostituto del decabromodifenil etere (DecaBDE) e viene utilizzato come additivo chimico in diverse applicazioni industriali tra cui:

  • polimeri plastici: HIPS (High Impact Polystyrene), ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene), resine, elastomeri, adesivi e sigillanti;
  • elettronica ed elettrotecnica: circuiti stampati, rivestimenti per cavi e fili, custodie per dispositivi elettronici;
  • tessili: rivestimenti ignifughi.

Oltre agli obblighi derivanti dal futuro inserimento in Candidate List, l'identificazione del DBDPE come SVHC potrà favorire il processo normativo volto alla restrizione di ritardanti di fiamma bromurati. Inoltre, tale identificazione potrebbe portare ad una futura proposta di classificazione armonizzata e inserimento in Allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Attualmente, infatti, il DBDPE è presente nel C&L Inventory dell’ECHA esclusivamente con classificazioni notificate volontariamente dalle aziende e non risulta soggetto a classificazione armonizzata a livello europeo.