Sostenibilità

In Gazzetta Ufficiale l’atto delegato ESPR sul formato e sui dettagli per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti

Pubblicato il Regolamento (UE) 2026/2 sulle modalità di divulgazione dei prodotti invenduti

25 feb 2026

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR - Eco-Design for Sustainable Products Regulation) per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti.

Il regolamento si applica alle grandi imprese e, a decorrere dal 19 luglio 2030, anche alle medie imprese che si disfano di prodotti di consumo invenduti direttamente o tramite terzi, mentre restano escluse le microimprese e le piccole imprese.

Le imprese soggette all’obbligo devono divulgare, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, informazioni relative a:

  • numero e peso dei prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti;
  • motivi per cui si sono disfatte dei prodotti;
  • eventuali deroghe applicabili previste dagli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781;
  • percentuale dei prodotti destinati alle operazioni di trattamento dei rifiuti;
  • misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti.

L’obbligo di divulgazione si applica ai prodotti di consumo invenduti che vengono eliminati come rifiuti, al fine di consentire qualsiasi operazione di trattamento. Tali operazioni includono la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, altre forme di recupero comprese quelle energetiche, nonché lo smaltimento.

La presentazione visiva e il contenuto delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti devono essere conformi al formato standardizzato di cui all’Allegato I del regolamento di esecuzione.

Qualora gli operatori economici includano già tali informazioni nell’informativa sulla sostenibilità redatta ai sensi della direttiva 2013/34/UE, è ammesso fornire sul sito web un collegamento alla relazione, evidenziando chiaramente la sezione dedicata alle informazioni richieste.

La divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti è effettuata sulla base delle prime due cifre dei codici della nomenclatura combinata (NC), mentre per i prodotti elencati nell’Allegato II del regolamento la delimitazione avviene sulla base delle prime quattro cifre dei codici NC.

In Allegato III sono inoltre stabiliti i principi e le procedure di verifica da parte delle autorità nazionali competenti sul rispetto degli obblighi da parte degli operatori economici.

Il regolamento entrerà in vigore il 2 marzo 2027 e la divulgazione dei prodotti invenduti sarà richiesta a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione, gli operatori economici avranno 12 mesi dalla conclusione dell’esercizio per procedere alla divulgazione delle informazioni.