Sicurezza e salute sul lavoro

INAIL: Restrizione REACH "74" sui Diisocianati e formazione obbligatoria

Elementi di integrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

07 mar 2025

Con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149 che aggiorna l’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) è stata introdotta nell’agosto 2020 la voce “74” relativa alla restrizione sul commercio e sull’uso dei diisocianati, necessaria per gestire al meglio l’esposizione dei lavoratori a questi composti chimici.

A conferma dell’attenzione della Comunità europea verso questo tema è stata recentemente emanata la direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che stabilisce per la prima volta in Europa per i diisocianati un valore limite di esposizione professionale sulle 8 ore pari a 6 µg/m³, espresso come gruppo funzionale isocianato NCO, e un valore limite di esposizione di breve durata (STEL, 15 minuti), pari a 12 µg/m³, sempre espresso come NCO.

L’attività formativa prevista dalla restrizione 74 nasce nell’ambito della normativa di prodotto e, nella sua progettazione, risulta meno dettagliata rispetto alla formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalle indicazioni definite dal vigente “Accordo Stato-Regioni”.

Tuttavia, se effettuata secondo quanto previsto dalla normativa sociale, questa può rientrare a tutti gli effetti nella formazione relativa ai rischi specifici legati alla mansione del lavoratore.  Alcune differenze sono:

  • la restrizione 74 coinvolge i fornitori e i datori di lavoro, e, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, anche i lavoratori autonomi;
  • la restrizione non specifica il numero massimo di partecipanti al corso, la durata e l’obbligo di frequenza, mentre secondo l’Accordo Stato-Regioni posso esserci massimo 35 partecipanti per sessione formativa, la durata dipende dalla qualifica del rischio, e deve essere frequentato per almeno il 90% della sua interezza;

In entrambi i casi la formazione deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere aggiornata ogni 5 anni.

Le sanzioni per il mancato possesso dell’attestato di formazione dei lavoratori, dipendenti e autonomi, obbligatorio a partire dal 24 agosto 2023, è punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro ma è importante considerare anche le sanzioni previste per la violazione degli art. 37, 73 e 227 del D.lgs. 81/2008 per mancata o inadeguata formazione.

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