Iniziativa della Commissione per la modifica della voce relativa ai PCB nell’allegato I del Reg. (UE) 2019/1021 (POPs)
La modifica prevede una specifica per un valore limite non intenzionale per contaminanti in tracce (UTC)
28 mar 2025Il Regolamento (UE) 2019/1021 ha come obiettivo la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POPs) mediante il divieto, l'eliminazione graduale o la restrizione della produzione, della messa in commercio e dell'uso delle sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma.
Tra le sostanze elencate nell'allegato I del Regolamento POPs compaiono i PCB, composti prodotti su larga scala tra gli anni 1930 e 1980 e impiegati in diverse applicazioni, quali lubrificanti, apparecchiature elettriche e idrauliche, vernici a base di olio, plastica, materiali isolanti e adesivi.
Ad oggi non viene specificato alcun valore limite per la loro presenza come contaminanti in traccia non intenzionali (Unintentional Trace Contaminant-UTC) e questo genera incertezza sull’interpretazione normativa. L'interpretazione del limite di rilevazione, infatti, può determinare problematiche per gli operatori e complessità nell'applicazione delle normative, ostacolando al contempo la commercializzazione di qualsiasi sostanza, miscela o articolo contenente PCB non intenzionali. Alla luce di ciò è stato ritenuto appropriato specificare un valore limite.
In base alle informazioni sulle concentrazioni di PCB presenti in tracce non intenzionali tal quali, in miscele e articoli, sulle prestazioni delle metodologie analitiche disponibili e sugli obiettivi del Regolamento POPs, l’iniziativa della Commissione mira a definire un valore limite di UTC che dovrebbe essere fissato a 0,2 mg/kg (0,00002 % in peso).
Inoltre, data la produzione non intenzionale di PCB nella fabbricazione di pigmenti organici e coloranti presenti in concentrazioni mediamente superiori a 0,2 mg/kg, e considerando le limitazioni tecniche nel rimuovere i PCB da questi prodotti, dovrebbe essere fissato un limite UTC specifico per i PCB nei pigmenti organici e coloranti e nelle miscele e articoli che li contengano di 25 mg/kg (0,0025 % in peso) al momento dell'entrata in vigore del regolamento, e successivamente ridotto a 10 mg/kg (0,001 % in peso) dopo tre anni dall'entrata in vigore. Questa diminuzione graduale consentirà al settore di avere il tempo necessario per garantire che la presenza non intenzionale di PCB nei pigmenti organici e coloranti non superi tale limite o per trovare alternative idonee.
L'atto delegato, attualmente in bozza, modificherà la voce esistente per i PCB nell'allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 per adattarla ai progressi scientifici. L’adozione del provvedimento era prevista per l’ultimo quadrimestre del 2024, tuttavia si è concluso solo lo scorso 18 marzo 2025 il periodo di consultazioni pubbliche.