REACH

IPA nei bersagli di argilla per il tiro: restrizione REACH

Introdotta la voce n. 50bis nell’Allegato XVII: a partire dal 22 aprile 2026, vietati 18 IPA nei bersagli di argilla utilizzati per il tiro sportivo e la caccia

27 mag 2025

Ad inizio aprile è stato promulgato il Regolamento (UE) 2025/660 che introduce restrizioni significative sull'uso di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla utilizzati per il tiro sportivo e la caccia. La decisione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 2 aprile 2025, mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dai rischi associati a queste sostanze pericolose.

Il Regolamento modifica così l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, stabilendo, alla voce n. 50 bis, quanto segue:

«Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati, in quanto tali o in quanto componenti di altre sostanze, nei bersagli di argilla per il tiro a decorrere dal 22 aprile 2026, se contengono più di 50 mg/kg (0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla) della somma di tutti gli IPA elencati.».

Gli IPA, identificati come cancerogeni, persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), sono rilasciati nell'ambiente durante la produzione e l'uso dei piattelli, spesso realizzati con leganti come il CTPHT (pece di catrame di carbone ad alta temperatura) e la pece di petrolio. Si stima che attualmente vengano rilasciate almeno 270 tonnellate di IPA all'anno nell'UE da questa fonte. Il limite di 50 mg/Kg imposto dalla restrizione, secondo il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), si stima che ridurrà di oltre il 99% i rilasci di IPA nell'ambiente.

La Commissione ha riconosciuto la necessità di un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di adeguarsi alle nuove regole. Tuttavia, contrariamente alla proposta iniziale di ECHA, non è stato previsto un limite provvisorio di concentrazione più elevato durante il periodo transitorio di 12 mesi. Questo significa che, a partire dal 22 aprile 2026, i bersagli di argilla immessi sul mercato o utilizzati dovranno rispettare immediatamente il limite dello 0,005%. Di fatto, ciò renderà impossibile l'uso del CTPHT e della pece di petrolio come leganti nei nuovi bersagli.

Le aziende del settore dovranno ora adeguare i loro processi produttivi e le loro catene di approvvigionamento per conformarsi alla nuova restrizione di Allegato XVII del Regolamento REACH.