La Commissione propone l’ampliamento e la revisione dell’allegato I del Reg. EUDR
In consultazione una bozza di regolamento delegato che modifica l’elenco dei prodotti interessati dagli obblighi EUDR, introducendo nuovi derivati, chiarimenti tecnici ed esclusioni specifiche
20 ago 2026Lo scorso 13 luglio la Commissione europea ha adottato una bozza di regolamento delegato che modifica l’Allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). L’intervento mira sia a introdurre chiarimenti tecnici per una più agevole applicazione della normativa sia a rivedere l’ambito di applicazione di alcuni prodotti, sulla base di considerazioni ambientali, economiche e commerciali.
Tra gli interventi proposti rientra, ad esempio, l’inserimento nell’Allegato I degli estratti, essenze e concentrati di caffè (codice HS 2101 11 00), attualmente esclusi dall’ambito di applicazione nonostante siano derivati ottenuti dal caffè. La Commissione propone inoltre l’inclusione di ulteriori derivati dell’olio di palma utilizzati nella filiera oleochimica, con l’obiettivo di evitare differenze di trattamento tra prodotti ottenuti dalla stessa materia prima e ridurre il rischio di spostamento degli impatti legati alla deforestazione verso prodotti non regolamentati.
Inoltre, la proposta prevede l’eliminazione dall’ambito di applicazione di alcuni prodotti derivati dai bovini, tra cui specifiche categorie di pelli grezze, pelli conciate e cuoio. La Commissione evidenzia infatti le difficoltà pratiche nel reperimento delle informazioni richieste lungo la filiera del cuoio e la limitata capacità degli operatori europei di esercitare un’effettiva influenza sui propri fornitori in questo settore.
Ulteriori chiarimenti riguardano la definizione delle materie prime interessate dal regolamento. In particolare, viene specificato che le disposizioni relative al legno non si applicano ai prodotti realizzati in bambù, rattan e altri materiali di natura legnosa espressamente indicati nel testo. Analogamente, vengono precisate le specie comprese nelle commodity “bovini”, “palma da olio” e “gomma”, chiarendo quali prodotti rientrano effettivamente nel campo di applicazione dell’EUDR.
La bozza introduce inoltre numerosi chiarimenti tecnici relativi all’esclusione di rifiuti, prodotti usati o di seconda mano, campioni destinati a test e analisi, materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente per supportare o trasportare altri prodotti e specifici materiali informativi o promozionali. Secondo la Commissione, tali precisazioni dovrebbero contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e a garantire un’applicazione più uniforme della normativa lungo la catena di approvvigionamento.
Per gli operatori, sarà quindi importante monitorare l’iter della proposta e verificare l’eventuale impatto delle modifiche sull’attuale classificazione dei propri prodotti. Le nuove voci introdotte nell’Allegato I sono previste in applicazione dal 30 dicembre 2027, così da concedere agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni. Resta naturalmente da seguire l’evoluzione dell’iter legislativo e delle tempistiche complessive di applicazione dell’EUDR.