Packaging sostenibile: l’Europa riscrive le regole
Dalla progettazione al fine vita: il Regolamento (UE) 2025/40 impone criteri vincolanti su riciclabilità, riutilizzo e contenuto minimo riciclato, aprendo una nuova era per gli operatori del packaging
16 giu 2025Con l’obiettivo di armonizzare le normative nazionali, ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’economia circolare, il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 introduce una serie di prescrizioni vincolanti che riguardano l’intero ciclo di vita degli imballaggi.
Il regolamento, pubblicato il 22 gennaio 2025, è entrato in vigore lo scorso 11 febbraio. L’applicazione dei primi obblighi e l’abrogazione della Direttiva 94/62/CE è prevista per il 12 agosto 2026.
Come indicato dall’articolo 4, solo gli imballaggi conformi alle disposizioni del nuovo regolamento potranno essere immessi in commercio, allo scopo di raggiungere i principali obiettivi del testo di legge:
- la sostenibilità ambientale degli imballaggi;
- la responsabilità estesa del produttore;
- la prevenzione dei rifiuti.
Vediamo allora i principali aspetti che caratterizzano questo nuovo regolamento.
Requisiti in materia di sostenibilità
In linea con il concetto di “gerarchia dei rifiuti” previsto dalla Direttiva 2008/98/CE, i primi capi del regolamento introducono disposizioni volte a ridurre e prevenire la produzione di rifiuti pericolosi, mediante una progettazione consapevole degli imballaggi, nonché riutilizzare gli imballaggi al fine di prolungarne il tempo di vita.
In tale contesto, uno degli aspetti centrali del regolamento è l’introduzione di prescrizioni sempre più stringenti sulle sostanze contenute negli imballaggi. Difatti, oltre ai limiti già fissati dalla Direttiva Imballaggi per i metalli pesanti (la somma delle concentrazioni di Pb, Cd, Hg e Cr(VI) risultante non deve superare 100 mg/kg), particolare attenzione sarà rivolta ai PFAS contenuti all’interno degli imballaggi a contatto con alimenti e alle sostanze che destano preoccupazione (Substance of Concern – SoC), che verranno identificate entro il 31 dicembre 2026 da parte della Commissione Europea (assistita da ECHA), con la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni.
Un altro cardine su cui si fonda il nuovo regolamento è il requisito secondo il quale, a meno di poche esenzioni, tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili; le materie prime seconde dovranno quindi garantire requisiti di qualità sufficienti rispetto al materiale vergine di modo che l’imballaggio, una volta diventato rifiuto, possa essere oggetto di raccolta differenziata, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. In particolare, a partire dal 2030, saranno ammessi solo imballaggi classificati almeno nella classe C di riciclabilità, mentre dal 2038 il requisito minimo sarà la classe B. La Commissione Europea sarà incaricata di adottare atti delegati per definire i criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione, nonché per stabilire un meccanismo di catena di custodia che garantisca il riciclaggio effettivo.
Ad esser disciplinato dal nuovo regolamento è anche il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. In particolare, entro il 2030, le parti in plastica degli imballaggi dovranno contenere una percentuale minima di materiale riciclato post-consumo, variabile in base al tipo e al formato dell’imballaggio. Tali percentuali aumenteranno ulteriormente entro il 2040. Sono previste esenzioni per imballaggi sensibili al contatto, come quelli per alimenti destinati ai bambini o per dispositivi medici, e per casi in cui l’uso di materiale riciclato possa compromettere la sicurezza del prodotto. Anche in questo caso, la Commissione Europea adotterà atti di esecuzione per definire la metodologia di calcolo e la verifica del contenuto riciclato, tenendo conto anche delle tecnologie di riciclaggio disponibili e dei criteri di sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda la compostabilità, il regolamento stabilisce che alcuni imballaggi, come le bustine per tè e le etichette adesive su ortofrutta, potranno essere immessi sul mercato se compatibili con il compostaggio industriale. Gli Stati Membri potranno richiedere la compostabilità domestica per specifici imballaggi, a condizione che siano disponibili infrastrutture adeguate.
Vengono inoltre introdotte disposizioni circa:
- la riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi, al fine di evitare elementi superflui come doppi fondi o pareti decorative;
- gli imballaggi riutilizzabili, che dovranno essere progettati per essere utilizzati più volte e inseriti in sistemi strutturati di riutilizzo. A partire dal 2025, tali imballaggi dovranno rispettare requisiti minimi in termini di durabilità, igiene e tracciabilità.
Obblighi degli operatori economici
Il nuovo Regolamento Imballaggi non si limita all’introduzione di prescrizioni di sostenibilità fissando obiettivi ambientali ambiziosi, ma definisce con precisione gli obblighi degli operatori economici e le modalità con cui gli Stati Membri dovranno garantire l’attuazione e il controllo delle nuove norme. In particolare:
- i fabbricanti, ossia coloro che progettano o fabbricano imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, possono immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità, etichettatura e sicurezza. Devono inoltre eseguire una valutazione di conformità secondo quanto previsto dall’art. 38 del Regolamento, redigere la documentazione tecnica (Allegato VII) e la Dichiarazione UE di Conformità;
- gli importatori devono garantire che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi rispettino le regole e i requisiti previsti dalla nuova normativa, assumendosi la responsabilità della conformità, nonché riportare sull’imballaggio o i documenti a corredo il proprio nome/marchio;
- i distributori devono esercitare la dovuta diligenza, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del regolamento, ed evitare di compromettere la conformità degli imballaggi durante la distribuzione.
È importante precisare che, se un importatore o un distributore appone solo il proprio nome o marchio commerciale sull'imballaggio, viene equiparato al fabbricante e assume i relativi obblighi. Tuttavia è prevista un'eccezione: se l'operatore rientra nella definizione di microimpresa e il fornitore dell'imballaggio è situato nell'UE, è quest'ultimo a essere considerato il fabbricante.
Etichettatura
Il Regolamento (UE) 2025/40 apporta inoltre rilevanti modifiche alla disciplina dell’etichettatura degli imballaggi, con l’obiettivo di armonizzare le informazioni fornite ai consumatori e di migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti.
In particolare, l’articolo 12 del Capo III stabilisce nuovi obblighi, a partire dal 12 agosto 2028, applicabili a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo, nonché a specifiche categorie, tra cui:
- imballaggi compostabili e biodegradabili;
- imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione;
- imballaggi riutilizzabili (a partire dal 12/08/2029);
- imballaggi a cui si applica un contenuto minimo di riciclato.
Focalizzandosi sulle prescrizioni comuni a tutti gli imballaggi, ad eccezione di quelli destinati al trasporto o rientranti in sistemi cauzionali non impiegati nel commercio elettronico, il regolamento prevede l’applicazione di un’etichetta armonizzata. Questa dovrà indicare informazioni sul materiale costitutivo degli imballaggi e informazioni rispetto al contenuto di Substances of Concern (SoC). L’uso di codici QR, contenenti indicazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio, resta facoltativo.
Le etichette, costituite da pittogrammi, dovranno essere facilmente leggibili anche da persone con disabilità, e applicate in modo visibile, resistente e duraturo. Qualora le dimensioni o la forma non consentano l’etichettatura diretta, le informazioni potranno essere riportate sull’imballaggio esterno o tramite codici elettronici leggibili. Le lingue utilizzate dovranno essere quelle comprensibili dagli utilizzatori finali nel paese di destinazione.
È espressamente vietato l’uso di simboli, etichette o diciture ingannevoli, già regolate da un’etichettatura armonizzata, che possano fuorviare i consumatori sulle caratteristiche ambientali o di sostenibilità dell’imballaggio. Per le vendite online, le informazioni richieste dovranno essere accessibili già nella fase antecedente all’acquisto.
L’unica esenzione completa dagli obblighi previsti dall’articolo 12 riguarda il confezionamento primario, imballaggio e confezionamento esterno di medicinali, dispositivi medici e diagnostici in vitro, limitatamente ai seguenti casi:
- mancanza di spazio a causa di obblighi di etichettatura previsti da altre normative UE;
- rischio che l’etichettatura comprometta l’uso sicuro del prodotto.
La Commissione Europea adotterà specifici atti di esecuzione per definire più nel dettaglio i requisiti di etichettatura previsti dal regolamento, in particolare:
- entro il 12 agosto 2026:
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- atto per definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura;
- atto per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi;
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- entro il 1° gennaio 2030:
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- atto per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione.
- atto per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione.
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Gestione del fine vita
Oltre alle prescrizioni relative all’etichettatura, il Regolamento (UE) 2025/40 introduce ulteriori obblighi riguardanti la gestione del fine vita degli imballaggi. Il Capo VIII del regolamento è dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con particolare attenzione alle responsabilità in capo alla figura del produttore.
È fondamentale precisare che la nuova definizione di "produttore" si discosta da quella attualmente prevista dall’articolo 218 del D.Lgs. 152/2006, escludendo alcuni soggetti (es.: i fornitori di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi).
Il primo obbligo imposto ai produttori consiste nell’ iscrizione al “Registro dei produttori” in ciascuno Stato Membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio o prodotti imballati per la prima volta, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali. Questo registro avrà carattere nazionale, poiché la gestione e la raccolta dei rifiuti di imballaggio rimangono di competenza degli Stati Membri.
Qualora il produttore si avvalga di un’organizzazione per l’adempimento della Responsabilità Estesa del Produttore (REP), quest’ultima potrà effettuare l’iscrizione al registro in sua vece. Inoltre, nel caso in cui il produttore metta a disposizione direttamente agli utilizzatori finali di un altro Stato Membro imballaggi o merci imballate, dovrà nominare un “rappresentante autorizzato” incaricato di adempiere agli obblighi REP nel territorio di riferimento. La nomina di un rappresentante autorizzato per produttori stabiliti in Paesi terzi sarà invece obbligatoria solo se previsto dalla normativa nazionale.
L’inosservanza dell’obbligo di iscrizione al registro comporta il divieto di immettere sul mercato imballaggi o prodotti imballati.
I produttori sono inoltre soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore, che comporta il versamento di contributi finanziari a coprire non solo i costi già previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, ma anche i nuovi oneri introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40. Tra questi si annoverano i costi relativi all’etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio e i costi per la realizzazione di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati.
I produttori potranno adempiere agli obblighi derivanti dalla REP in forma individuale oppure tramite l’incarico a un’organizzazione terza. Tuttavia resta facoltà dei singoli Stati Membri prevedere l’obbligatorietà di affidarsi a un’organizzazione per l’adempimento di tali obblighi.
Infine il nuovo quadro normativo prevede, seppur con differenti tempistiche, l’abrogazione delle seguenti normative: Direttiva 94/62/CE, Decisione 97/129/CE, Decisione 2001/171/CE e Decisione 2009/292/CE.
Conclusioni
In questa ampia panoramica sul nuovo Regolamento Imballaggi abbiamo cercato di mettere in luce i principali cambiamenti apportati dalla normativa, che si tradurranno in sfide operative per moltissime aziende. Vista la portata delle novità, è fondamentale continuare a monitorare il progresso normativo, che, soprattutto con la pubblicazione di svariati atti di esecuzione da parte della Commissione Europea nei prossimi anni, conferirà maggior concretezza a molti obblighi che il regolamento prevede ad oggi soltanto in teoria.
Normachem Srl è a vostra disposizione per ogni approfondimento o supporto in merito.
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