Nota interpretativa del Ministero della Salute su “utilizzatore a valle” e “distributore” ai sensi del Reg. REACH
Chiarimenti ufficiali sulle attività incluse nelle definizioni del Regolamento REACH
13 set 2024Il 6 settembre 2024, il Ministero della Salute ha pubblicato una nota interpretativa per chiarire le attività che rientrano nelle definizioni di utilizzatore a valle e distributore, ai sensi del Regolamento REACH.
Il documento è stato elaborato con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in raccordo con l’Helpdesk REACH.
Definizione di “uso” e di “utilizzatore a valle”
Secondo l’articolo 3.24 del Regolamento REACH, per "uso" si intende:
“ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”.
L’utilizzatore a valle è invece definito dall’articolo 3.13 come:
“ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle.”
Distinzione tra distributore e utilizzatore a valle
La nota del Ministero chiarisce che:
- Può essere definito “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela, senza aprire l’imballaggio o manipolarne il contenuto.
- Il trasferimento da un contenitore a un altro (travaso o riempimento) è considerato “uso” ai sensi del Regolamento REACH. L’impresa che svolge questa attività è da considerarsi un utilizzatore a valle e non un semplice distributore.
Questa interpretazione conferma quanto già esplicitato nella linea guida dell’ECHA e introduce un riferimento chiaro per le aziende coinvolte nella gestione delle sostanze chimiche.
Implicazioni per le aziende
Le aziende che effettuano attività di re-imballaggio, riempimento o travaso devono essere considerate utilizzatori a valle, e pertanto soggette a specifici obblighi normativi, tra cui:
- Notifica PCN (Poison Centres Notification), come previsto dall’articolo 45.1 del Regolamento CLP, per garantire che le informazioni utili alla gestione delle emergenze sanitarie siano disponibili.
- Conformità agli obblighi di comunicazione nella catena di approvvigionamento, secondo il Titolo IV del Regolamento REACH.