REACH

Notifica alla WTO della bozza di modifica dell'Allegato XVII

La commissione Europea ha presentato la bozza alla WTO per la proposta di modifica delle appendici 2, 4 e 6 dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in concomitanza alle recenti modifiche dal regolamento (CE) n. 1272/2008

07 gen 2025

A seguito della recente notizia delle importanti modifiche che il Regolamento delegato (UE) 2024/197 ha apportato al Reg. (CE) n. 1272/2008 che si applicherà a partire dal 1° settembre 2025, la Commissione Europea ha presentato la Bozza alla WTO per le modifiche alle appendici 2,4,6 dell’Allegato XVII al fine di includere le sostanze cancerogene, mutagene per le cellule germinali o tossiche per la riproduzione (CMR) recentemente classificate di categoria 1B.

Ai sensi delle restrizioni 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è vietata la vendita al consumo per alcune sostanze classificate come CMR delle categorie 1A o 1B elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Sulla base di quanto richiesto da tali restrizioni vi riportiamo di seguito le principali modifiche richieste dalla Commissione Europea:

1. Richiesta di esenzione per il cumene dalle restrizioni di cui alle voci 28, 29 e 30 dell’Allegato XVII:

La Commissione europea ha ritenuto opportuno richiedere l’esenzione del cumene, attualmente incluso nella restrizione n. 28, come sostanza a sé stante o come costituente di altre miscele nelle seguenti categorie di carburanti:

(a) cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme a DEF STAN 91-091, alle specifiche ASTM

D1655 o standard riconosciuti equivalenti e commercializzato con denominazioni quali Jet-A, Jet-A1 o JP-(x);

(b) benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme a DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547, EN 228 o a norme riconosciute equivalenti.

Questa esenzione permetterà ai piloti aerei non professionisti di utilizzare i carburanti sopramenzionati contenenti cumene in concentrazione pari o superiore allo 0.1 % in peso/peso, attualmente accessibili solo ai piloti professionisti.

2. Richiesta di inserimento di nuove sostanze all’interno delle appendici 2- 4 - 6:

Appendice 2 Sostanze cancerogene: categoria 1B

  • diuron(ISO);3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea‘2,2',6,6'-tetrabromo 4,4'isopropylidenediphenol;
  • tetrabromobisphenol-A
  • N,N-dimethyl-p-toluidine
  • 4-nitrosomorpholine
  • 4-methylimidazole

Appendice 4 Sostanze mutagene sulle cellule germinali: categoria 1B

  • dimethyl propylphosphonate

Appendice 6 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B

  • diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
  • ‘benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate
  • benzyltriphenylphosphonium,saltwith 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
  • reactionmassof4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenoland benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1)
  • reactionmassof4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenoland benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol (1:1)
  • dimethyl propylphosphonate
  • dibutyltin maleate 
  • dibutyltin oxide 
  • reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3- epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2- hydroxymethyl butane 
  • 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF 
  • 1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.; 
  • 4-methylimidazole

Le aziende dovranno considerare l’impatto che la modifica di classificazione di tali sostanze può avere nella gestione dei prodotti in essi contenute, come la modifica delle Schede di Sicurezza, delle etichette, di eventuali notifiche PCN e della valutazione del rischio dedicata.

Raccomandiamo perciò di tenere in considerazione già immediatamente tale modifica: infatti, come previsto dalle restrizioni 28-29-30 sarà vietata l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze, come componenti di altre sostanze, o nelle miscele, per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, o al  limite di concentrazione generico pertinente.

In conseguenza al punto precedente, è possibile che alcuni prodotti attualmente destinati al consumatore finale dovranno essere ritirati dal mercato.