CLP

Notifica PCN e codice UFI: ECHA chiarisce il ruolo dei distributori e le responsabilità degli importatori

Due nuovi chiarimenti di ECHA precisano gli obblighi che, dal 1° gennaio 2027, interesseranno i distributori in qualità di duty holders ai sensi dell’articolo 45 del CLP e la responsabilità dell’importatore UE per l’apposizione dell’UFI sull’etichetta

18 set 2026

ECHA ha fornito nuovi chiarimenti in materia di notifica ai centri antiveleni (PCN) e codice UFI, con particolare riferimento al ruolo dei distributori e degli importatori nell’ambito del Regolamento CLP.

  • Distributori come duty holders ai sensi dell’articolo 45 del CLP

ECHA ricorda che dal 1° gennaio 2027, i distributori saranno esplicitamente compresi tra i duty holders ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento CLP. La modifica mira a rendere più chiaro il loro ruolo nella gestione degli obblighi di notifica ai centri antiveleni (PCN) e a garantire una maggiore completezza delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

In particolare, il distributore sarà chiamato a verificare attivamente la copertura della notifica PCN effettuata quando commercializza una miscela in un mercato nazionale non incluso nella notifica esistente oppure quando immette il prodotto sul mercato con un proprio nome o marchio. Qualora la notifica non copra il nuovo mercato o l’identificazione del prodotto, il distributore potrà richiederne l’aggiornamento al fornitore o al notificante originario oppure, se non vuole rivelare le informazioni a monte o se il notificante originale rifiuta di includere i dati nella propria trasmissione, effettuare direttamente una nuova notifica.

A tal fine, il submission report della notifica fornito in fase di trasmissione può rappresentare uno strumento utile per verificare, tra le altre informazioni, l’UFI e i mercati interessati.

  • Responsabilità dell’importatore UE per l’apposizione dell’UFI

ECHA ha pubblicato un corrigendum alla Guidance sull’Allegato VIII del CLP (versione 6.1), chiarendo le responsabilità relative all’apposizione dell’UFI sulle etichette delle miscele importate.

In particolare, nella Sezione 4.2.6 viene precisato che l’obbligo di apporre l’UFI sull’etichetta ricade sull’importatore UE. Il fornitore extra-UE può comunque pre-etichettare la miscela utilizzando l’UFI dell’importatore UE, informandolo dell’UFI utilizzato.

ECHA sottolinea che il chiarimento non introduce nuovi obblighi, ma mira a definire in modo più chiaro i rispettivi ruoli dell’importatore UE e del fornitore extra-UE.