Biocidal Products

Novità dal programma di revisione delle sostanze attive biocide

Proroghe delle approvazioni, nuove autorizzazioni e non approvazioni: tutti gli aggiornamenti più recenti dal panorama regolatorio europeo

22 giu 2025

Sono state recentemente pubblicate alcune decisioni di esecuzioni da parte della Commissione Europea, molte delle quali riguardano le proroghe delle date di scadenza di approvazione di sostanze attive biocida.

Di seguito le sostanze coinvolte ed alcuni dettagli in merito alle date di scadenza posticipate.

  • Acido decanoico (PT 4): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • Polivinilpirrolidone iodio (PT 1 e 3): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • 1R-trans Fenotrina (PT 18): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • Acido ottanoico (PT 4): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • Iodio (PT 3): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • Acido nonanoico (PT 2): data di scadenza posticipata dal 30 settembre 2025 al 31 marzo 2028.
  • Medetomidina (PT 21): data di scadenza posticipata dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2026.
  • bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO) diazenioato(2-)]-rame (Cu-HDO) (PT 8): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • IPBC (PT 8): data di scadenza posticipata dal 31 luglio 2025 al 31 luglio 2026.
  • S-metoprene (PT 18): data di scadenza posticipata dal 31 agosto 2025 al 29 febbraio 2028.
  • Carbonato di didecildimetilammonio (PT 8): data di scadenza posticipata dal 31 luglio 2025 al 31 gennaio 2028.

Ulteriori novità riguardano l’approvazione della sostanza attiva acido formico per il suo uso in PT 6 a partire dal 1° ottobre 2026, Regolamento (UE) 2025/1043. Alle aziende responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti biocidi ed articoli trattati contenenti tale sostanza, si raccomanda di consultare il regolamento di esecuzione e, in particolare, le condizioni specifiche riportate nell’allegato del suddetto regolamento.

L’ultima novità riguarda l’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione di esecuzione (UE) 2025/1074 che stabilisce la non approvazione dell’ossido di etilene come principio attivo per l’uso in PT 2. Tale decisione deriva dal fatto che gli usi proposti dal richiedente (sterilizzazione di dispositivi medici, medicinali e imballaggi) sono disciplinati dal regolamento sui dispositivi medici e dalla legislazione sui medicinali; pertanto, non si applica il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.