Nuove autorizzazioni REACH concesse per l’uso di triossido di cromo e del DEHP
Rilasciate a inizio febbraio 2026 nuove autorizzazioni per usi industriali del triossido di cromo e per tre applicazioni del DEHP nel confezionamento primario farmaceutico e dei dispositivi medici
25 feb 2026La Commissione Europea ha recentemente rilasciato nuove autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) e di(2-etilesil)-ftalato (DEHP) (n. CE 204-211-0; n. CAS 117-81-7). Queste decisioni riguardano specifici usi industriali e settori di applicazione che soddisfano i criteri di autorizzazione previsti dal Regolamento REACH.
In data 4 febbraio 2026, è stata rilasciata un’autorizzazione parziale all’uso del triossido di cromo all’azienda italiana Egal S.r.l. relativamente al suo impiego nella cromatura funzionale per la fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica di articoli di plastica di piccole dimensioni per i settori degli elettrodomestici, dell'occhialeria, della cosmesi e della moda.
In data 4 febbraio 2026 sono state rilasciate inoltre delle autorizzazioni all’uso del di(2-etilesil)-ftalato (DEHP) alle seguenti aziende:
- Baxter S.A.
- Vantive Manufacturing Limited
- Baxter (Malta) Trading Co Ltd
- Gambro Dasco SpA
Per le quattro aziende risulta autorizzato l’impiego della sostanza per tre usi nel settore medicale:
- la formulazione di miscele destinate al confezionamento primario di medicinali e dispositivi medici;
- l’utilizzo in materiali plastici per il confezionamento primario di medicinali;
- l’impiego di miscele a base di DEHP come agente lubrificante/sigillante per l’inserimento di dispositivi di chiusura nelle porte delle sacche vuote e per l’assemblaggio o il collegamento di parti utilizzate nel confezionamento primario di medicinali.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astengono dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione da allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta:
- si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente legato all’utilizzo della sostanza è adeguatamente controllato (art.60, par.2);
- si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Le casistiche sopraelencate sono state rilasciate in conformità con il secondo criterio, come stabilito dall’Art. 60, par. 4 del Regolamento REACH.