Nuove autorizzazioni REACH per 4-NPnEO, 4-terzOPnEO e Triossido di cromo: pubblicate le decisioni UE
Nel mese di maggio 2025 sono state rilasciate autorizzazioni all’uso di tre sostanze soggette ad obbligo REACH per applicazioni in ambito aerospaziale, sanitario e industriale
19 giu 2025La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato, nel mese di giugno 2025, una serie di decisioni formali relative al rilascio di autorizzazioni per l’uso di sostanze incluse nell’Allegato XIV del regolamento REACH. Le decisioni seguono le raccomandazioni formulate da ECHA e tengono conto delle valutazioni sui rischi e delle analisi socio-economiche presentate dai richiedenti.
Si elencano in maniera sommaria le più recenti decisioni in materia:
4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) N. CE: -, n. CAS:
L’autorizzazione è stata concessa il 22/05/2025 all’azienda Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Francoforte, Germania per l’uso della sostanza nei seguenti casi:
- Uso di tensioattivi contenenti 4-NPnEO per la formulazione del componente indurente dei sigillanti polisolfurici bicomponenti per impiego nel settore aerospaziale;
- In miscela di componenti sigillanti polisolfurici di base con un indurente contenente 4-NPnEO, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento;
L’autorizzazione è valida fino al 04/01/2031.
4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenolo, etossilato («4-terzOPnEO»)
L’autorizzazione è stata concessa il 27/05/2025 all’azienda PPG Europe B.V. nella sua capacità giuridica di rappresentante esclusivo di PRC DeSoto International Inc. e per la sede PPG Industries (UK) Ltd, Oceanenweg 2, 1047 BB Amsterdam, Paesi Bassi, per l’uso della sostanza nei seguenti casi:
- Reimballaggio di formulazioni indurenti contenenti 4-tert-OPnEO come tensioattivo in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, da utilizzare in sigillanti polisolfurici bicomponenti nel settore aerospaziale e della difesa e nelle relative catene di approvvigionamento.
- Miscelazione di componenti sigillanti polisolfurici di base con un indurente contenente 4-tert-OPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-tert-OPnEO per usi aerospaziali e per la difesa.
L’autorizzazione è valida fino al 4 gennaio 2029.
L’autorizzazione è stata concessa il 23/05/2025 all’azienda BioMérieux SA, 376 Chemin de l’Orme, 69280 Marcy- l’Étoile, Francia per l’uso della sostanza nei seguenti casi:
- Uso industriale per le sue proprietà detergenti non ioniche ai fini dell’estrazione di materiale biologico che è sottoposto a ulteriore formulazione e utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni cliniche e industriali di test in vitro;
L’autorizzazione è valida fino al 4 gennaio 2032.
Triossido di cromo (N. CE 215-607-8; n. CAS 1333-82-0)
L’autorizzazione è stata concessa il 16/05/2025 all’azienda Righi S.p.A., Via Ondella, 11/13, 28011 Armeno (NO), Italia per l’uso della sostanza nei seguenti casi:
- Uso del triossido di cromo per l’elettrodeposizione su substrati di metallo al fine di ottenere superfici funzionali per il settore sanitario;
L’autorizzazione è valida fino al 21 dicembre 2028.
L’autorizzazione è stata concessa il 16/05/2025 all’azienda Fratelli Creola S.r.l., Via Morena 10, 28024 Gozzano (NO), Italia, per l’uso della sostanza nei seguenti casi:
- Elettrodeposizione su substrati di metallo al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca, per applicazioni sanitarie nonché per valvole e componenti per il settore idrosanitario;
L’autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2032.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, hanno il divieto dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione nell’allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Ricordiamo quindi che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due condizioni è soddisfatta:
- si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente è adeguatamente controllato in merito all’utilizzo della sostanza stessa (art.60, par.2);
- si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Nelle casistiche sopra elencate l’autorizzazione è stata concessa in accordo con l’Art.60, par 4 del Reg. 1907/2006.