REACH

Nuove autorizzazioni REACH per l’uso del triossido di cromo in ambito industriale

La Commissione europea ha concesso nuove autorizzazioni all’impiego del triossido di cromo per applicazioni di cromatura funzionale e mordenzatura nei settori cosmetico, automotive, alimentare, idrosanitario e metalmeccanico

20 mag 2026

La Commissione europea nel mese di aprile ha rilasciato nuove autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0). Si ricorda che queste decisioni riguardano specifici usi industriali e settori di applicazione che soddisfano i criteri di autorizzazione previsti dal Regolamento REACH.

Si elencano in maniera sommaria le aziende protagoniste dalle autorizzazioni e gli usi autorizzati del triossido di cromo concessi nelle date 24 e 29 aprile 2026, comprese due aziende italiane:

  • Matic Plast Milano S.r.l., relativamente all’uso industriale per la fase di pretrattamento (mordenzatura) nel processo di elettrodeposizione di articoli di plastica per il settore dei cosmetici;
  • B.A.P. S.r.l., per la cromatura funzionale con carattere decorativo per applicazioni nei settori idrosanitario e alimentare;
  • Hans Giesbert GmbH & Co KG, per la cromatura funzionale con carattere decorativo per griglie e telai laterali di forni e per mobili di metallo;
  • Sako Oy, Ilveskatu, per la cromatura funzionale dell'anima di canne di fucile e di parti ausiliarie per usi non civili;
  • Light Mobility Solutions GmbH, per l’impiego nella mordenzatura come pretrattamento di superfici di plastica per applicazioni nell'industria automobilistica;
  • Société Française de Galvanoplastie, relativamente all’utilizzo del triossido di cromo nella cromatura funzionale per la fase di pretrattamento (mordenzatura) nel processo di elettrodeposizione di articoli di plastica di piccole dimensioni per il settore dei cosmetici.


Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astengono dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione da allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.

Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.

Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta:

  • si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente legato all’utilizzo della sostanza è adeguatamente controllato (Art.60, par.2);
  • si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).

Le casistiche sopraelencate sono state rilasciate in conformità con il secondo criterio, come stabilito dall’Art. 60, par. 4 del Regolamento REACH.