Nuove autorizzazioni REACH per l’uso del triossido di cromo in diverse applicazioni industriali
La Commissione europea concede nuove autorizzazioni per usi specifici del triossido di cromo, in particolare nei processi di cromatura funzionale e galvanoplastica
12 mar 2026La Commissione europea ha recentemente rilasciato nuove autorizzazioni REACH relative all’utilizzo di triossido di cromo (n. CE: 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0). Si ricorda che queste decisioni riguardano specifici usi industriali e settori di applicazione che soddisfano i criteri di autorizzazione previsti dal Regolamento REACH.
Si elencano in maniera sommaria le aziende protagoniste dalle autorizzazioni e gli usi autorizzati del triossido di cromo concessi in data 20 febbraio 2026:
- Ad aziende italiane, quali:
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- Artech S.r.l, per l’uso nella cromatura funzionale con carattere decorativo di tubi e piastre di acciaio integrati in macchinari per i settori alimentare, automobilistico, del tempo libero e dell'arredamento per la casa;
- Castelcrom SRL, relativamente a due usi industriali (1) per l'incisione, nella fase di pretrattamento, nel processo di galvanoplastica della cromatura funzionale con carattere decorativo per il settore automobilistico, (2) per la cromatura funzionale con carattere decorativo per il settore automobilistico.
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- All’azienda Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co, per l’uso nella cromatura funzionale con carattere decorativo per applicazioni nei settori automobilistico, dell'arredamento e degli articoli sanitari;
- All’azienda Doureca Produtos Plásticos Lda, relativamente a due usi industriali (1) impiego nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica per applicazioni automobilistiche, (2) con il fine di ottenere una superficie decorativa in cromo di elevata durabilità e resistenza su substrati di plastica nel processo di galvanoplastica per applicazioni automobilistiche;
- All’azienda Qualipac Aurillac, per l’impiego nell’incisione di substrati di polipropilene (PP) come fase di pretrattamento nel processo di galvanoplastica per il settore dei cosmetici;
- All’azienda Sc OsmaPlast Romania SRL, relativamente a due usi industriali (1) per una fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica per applicazioni destinate ai settori delle macchine da caffè e degli articoli sanitari, (2) per creare una superficie decorativa in cromo di elevata durabilità e resistenza su substrati di plastica nel processo di galvanoplastica per applicazioni destinate ai settori delle macchine da caffè e degli articoli sanitari.
Si rammenta a tal proposito che alcuni attori della catena di approvvigionamento quali il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che non abbiano ricevuto opportuna autorizzazione all’uso, come riportato nell’Art.56 del Reg. 1907/2006, si astengono dall’immettere sul mercato una sostanza se questa è inclusa nella lista delle sostanze soggette ad obbligo di autorizzazione da allegato XIV. Le sostanze soggette ad autorizzazione sono considerate tali perché estremamente preoccupanti per la salute e/o per l’ambiente.
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di autorizzazione REACH ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, di controllare adeguatamente i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti e che queste siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente valide.
Le aziende interessate possono richiedere alla Commissione europea l’autorizzazione all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del Reg. 1907/2006 quando una delle due seguenti condizioni è soddisfatta:
- si dimostri, attraverso una relazione sulla sicurezza chimica, che il rischio per la salute umana ed ambiente legato all’utilizzo della sostanza è adeguatamente controllato (Art.60, par.2);
- si provi che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. (Art.60, par 4).
Le casistiche sopraelencate sono state rilasciate in conformità con il secondo criterio, come stabilito dall’Art. 60, par. 4 del Regolamento REACH.
Fonte:
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1116)
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1117)
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1118)
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1093)
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1090)
- Comunicazione – Autorizzazione REACH per usi del triossido di cromo (OJ C 2026/1092)