Nuove disposizioni sul mercurio: controlli doganali rafforzati e sanzioni severe
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intensifica i controlli in linea con il Regolamento (UE) 2017/852 e il D.lgs. 189/2021
30 apr 2025L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una nuova circolare, la n. 4/2025, per rafforzare i controlli doganali sul mercurio e i suoi composti, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2017/852 e al Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 189. Questa iniziativa mira a tutelare la salute e l'ambiente, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Minamata e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Il mercurio è un elemento naturale che, se rilasciato nell'ambiente, può derivare sia da fonti naturali sia da attività umane. La Convenzione di Minamata, entrata in vigore il 16 agosto 2017 e ratificata da 125 Paesi, tra cui l'Italia, ha fissato l'obiettivo di proteggere la salute e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci di mercurio. Questo impegno si inserisce nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione globale per la salvaguardia delle persone e del pianeta. In particolare, l'obiettivo 12 dell'Agenda 2030 prevede la gestione ecocompatibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti, con una significativa riduzione del loro rilascio nell'ambiente entro il 2030.
Il Regolamento (UE) 2017/852 fornisce le direttive sull'uso, lo stoccaggio, il commercio del mercurio, dei suoi composti e delle miscele, nonché sulla fabbricazione, l'uso e il commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio e sulla gestione dei rifiuti di mercurio.
Ai fini della circolare, si definiscono:
- Mercurio: il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6).
- Composto del mercurio: qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, separabile in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche.
- Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.
- Prodotto con aggiunta di mercurio: un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente.
- Rifiuti di mercurio: il mercurio metallico considerato rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.
La Circolare riepiloga le restrizioni all'esportazione e importazione previste dal Regolamento (UE) 2017/852 ed informa che La Commissione Europea ha stabilito i moduli da utilizzare per le autorizzazioni e le certificazioni relative all'importazione ed esportazione di mercurio e miscele. Questi modelli devono essere allegati alla dichiarazione doganale.
La Circolare informa inoltre che gli Uffici delle dogane, in caso di controllo documentale o visita merci, devono verificare la presenza e la correttezza dei codici specifici nella dichiarazione doganale, quali:
- C071: Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, alle importazioni di mercurio o miscele di mercurio di cui all'allegato I di tale regolamento;
- Y924: Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852;
- Y925: Esportazione ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/852).
Si segnala che i controlli possono riguardare anche prodotti contenenti mercurio regolamentati da altre normative UE, quali il Regolamento (UE) 2012/528 sui biocidi e il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
La Circolare ricorda che il Decreto Legislativo 2 novembre 2021, n. 189, stabilisce le sanzioni penali e amministrative per la violazione del Regolamento (UE) 2017/852 e che attività di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della Salute, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le sanzioni includono:
- Arresto da tre a nove mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 € per chi effettua operazioni di esportazione o importazione di mercurio, composti o miscele in violazione degli articoli 3 o 4 del Regolamento (UE) 2017/852.
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 € per chi effettua operazioni di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio in violazione dell'articolo 5 del Regolamento.
Nella determinazione delle sanzioni si tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, della personalità e delle condizioni economiche del responsabile. Non è ammessa la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.