Passaporto Digitale di Prodotto: verso l’operatività del registro europeo
Pubblicate le modalità operative del registro europeo dei Passaporti Digitali di Prodotto e i riferimenti alle norme armonizzate sui requisiti tecnici previsti dall’ESPR
29 lug 2026La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1778, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei Passaporti Digitali di Prodotto (Digital Product Passport – DPP) previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR). L’atto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 luglio 2026, rappresenta un passaggio fondamentale per l’operatività del sistema europeo dei passaporti digitali e costituisce il provvedimento di esecuzione previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, dell’ESPR.
Un tassello essenziale per il Digital Product Passport
Il registro europeo costituirà l’infrastruttura centrale destinata a supportare il funzionamento dei passaporti digitali. Il regolamento definisce infatti le regole operative e tecniche necessarie per la gestione del sistema, individuando ruoli, responsabilità e modalità di accesso per gli operatori economici, gli altri soggetti della catena del valore, le autorità competenti e le autorità doganali.
Tra gli aspetti disciplinati figurano:
- la gestione degli accessi al registro;
- le procedure di autenticazione e verifica degli operatori economici;
- i requisiti per la registrazione dei prodotti e dei relativi passaporti digitali;
- la generazione e la conservazione degli identificatori univoci;
- la registrazione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei prodotti;
- i meccanismi di interoperabilità e di gestione dei dati;
- i sistemi di registrazione delle operazioni effettuate nel registro ai fini della trasparenza e della responsabilizzazione degli utenti.
Un’infrastruttura comune per più normative europee
Il regolamento conferma che il registro sarà utilizzato non solo per i prodotti soggetti ai futuri atti delegati dell’ESPR, ma anche per altre normative europee che prevedono l’impiego di un passaporto digitale di prodotto. Tra queste rientrano già il Regolamento Batterie, il Regolamento Prodotti da Costruzione, il nuovo Regolamento Sicurezza dei Giocattoli e il nuovo Regolamento Detergenti.
L’obiettivo è garantire un’infrastruttura armonizzata a livello europeo, in grado di supportare la raccolta e la consultazione delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e favorire la circolazione di dati affidabili tra gli attori della catena del valore.
Cosa significa per le imprese
Sebbene il regolamento non definisca ancora i contenuti che dovranno essere inclusi nei passaporti digitali delle diverse categorie di prodotti, esso stabilisce il quadro tecnico e organizzativo all’interno del quale le imprese dovranno operare quando i requisiti DPP diverranno applicabili mediante i futuri atti delegati settoriali previsti dall’ESPR.
Per le aziende coinvolte sarà quindi sempre più importante predisporre sistemi in grado di garantire la corretta identificazione dei prodotti, la gestione delle informazioni di tracciabilità e l’integrazione con le future infrastrutture digitali europee. Il regolamento rappresenta infatti un ulteriore passo verso l’attuazione del modello di trasparenza e circolarità promosso dall’ESPR e dal Green Deal europeo.
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736
Appena due giorni rispetto al Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1778 è stata pubblicata la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/1736. L’atto in questione si focalizza sulle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto.
Vengono così indicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE i riferimenti delle norme relative ai requisiti di conformità per i DPP previsti dagli articoli 10 e 11 del Reg. ESPR. In particolare si tratta di 6 norme EN della serie “182xx” (EN 18216, 18219, 18220, 18221, 18222, 18223) relative a particolari aspetti tecnici del DPP: protocolli di scambio di dati, identificativi univoci, supporto dati, conservazione, archiviazione e persistenza dei dati, API per la gestione del ciclo di vita del DPP, interoperabilità di sistemi.
I DPP che sono conformi a tali norme armonizzate sono ritenuti conformi (secondo quanto indicato dall’art. 41, par. 2 del Reg. ESPR) ai pertinenti requisiti degli articoli 10 e 11 del Reg. ESPR contemplati da tali norme.
La decisione di esecuzione è entrata in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione, cioè dal 16/07/2026.