POP e restrizioni: vietato l’UV-328, modifiche alle deroghe per il PFOA
L’Unione europea introduce il divieto di UV-328 con deroghe temporanee per settori specifici e proroga alcune scadenze per l’utilizzo del PFOA in schiume antincendio
30 lug 2025Con il Regolamento delegato (UE) 2025/843, la Commissione europea ha modificato l’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), includendo tra le sostanze vietate l’UV-328, additivo UV comunemente usato in articoli plastici e rivestimenti industriali.
L’aggiornamento segue la decisione adottata durante l’undicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma (maggio 2023), che ha incluso l’UV-328 nell’Allegato A della Convenzione. La sostanza era già stata inserita anche nell'allegato XIV; di conseguenza, in assenza di autorizzazioni REACH, il suo utilizzo all'interno dell'Unione Europea non è consentito. Per garantire una transizione gestibile e permettere la sostituzione della sostanza, la Commissione ha previsto deroghe all’uso e all’immissione in commercio fino al 4 agosto 2030, che riguardano specifici articoli, tra cui:
- Veicoli a motore terrestri e loro rivestimenti industriali;
- Separatori meccanici di provette per raccolta sangue;
- Fogli di triacetato di cellulosa usati nei polarizzatori;
- Carta fotografica;
- Aeromobili (civili e militari);
- Pezzi di ricambio per applicazioni industriali e strumenti con display a cristalli liquidi.
Inoltre, gli articoli contenenti UV-328 già in uso al momento della scadenza della deroga potranno continuare ad essere utilizzati oltre tale data.
Per quanto riguarda la presenza come contaminante non intenzionale in sostanze, miscele o articoli, sono stati stabiliti limiti decrescenti:
- 100 mg/kg a partire dal 4 agosto 2025;
- 10 mg/kg dal 2027;
- 1 mg/kg dal 2029.
Oltre all’introduzione dell’UV -328, con la pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2025/1399, è stata modificata la voce relativa all’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, di allegato I del Reg. POPs.
L'aggiornamento è focalizzato su due aree principali di intervento.
- Proroga della deroga all’uso del PFOA nelle schiume antincendio, già installate in sistemi fissi e mobili per la gestione di incendi di combustibili liquidi (classe B). La scadenza, inizialmente fissata al 4 luglio 2025, è stata posticipata al 3 dicembre 2025, in quanto molti operatori hanno segnalato difficoltà nel rispettare il termine originario, anche a causa della complessità delle misurazioni e della sottovalutazione dei volumi residui.
- Introduzione di nuovi limiti temporanei per contaminanti non intenzionali (UTC) nelle schiume antincendio e nei concentrati:
- Fino al 3 agosto 2028:
- 1 mg/kg per PFOA o ciascuno dei suoi sali;
- 10 mg/kg per ogni composto correlato o combinazione di composti correlati.
- Per le schiume antincendio prive di fluoro installate dopo la rimozione di quelle contenenti PFOA, è fissato un limite di 10 mg/kg per la somma di PFOA, sali e composti correlati, al fine di considerare eventuali contaminazioni residue.
- Fino al 3 agosto 2028:
Anche in questo caso è confermata la possibilità di continuare a utilizzare, anche dopo la scadenza della deroga, gli articoli già presenti sul mercato entro tale data.
Queste recenti modifiche regolatorie riflettono l'evoluzione delle norme europee sulle sostanze pericolose, con l'obiettivo primario di proteggere salute e ambiente pur considerando le esigenze industriali.
Per le aziende, è fondamentale monitorare attentamente le date di scadenza delle deroghe e i limiti di concentrazione aggiornati, adeguando per tempo le proprie strategie di approvvigionamento, utilizzo e dismissione.