PPWR: rettificata la definizione di «produttore»
Pubblicata la rettifica (UE) 2026/90776 del 18 settembre 2026 relativa al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che allinea la versione italiana al testo inglese
30 set 2026La Commissione Europea ha pubblicato una rettifica della definizione di «produttore» ai sensi del Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), intervenendo sull’articolo 3, punto 15), lettere c) e d) del Regolamento (EU) 2025/40.
Nel dettaglio:
- alla lettera c), il riferimento alla messa a disposizione ai «consumatori», è stato sostituito con il riferimento alla messa a disposizione agli «utilizzatori finali»;
- alla lettera d) la disposizione è stata riformulata per precisare che il fabbricante, importatore o distributore mette a disposizione gli imballaggi direttamente agli «utilizzatori finali» e che si tratta di prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera c).
Il punto centrale della rettifica è dunque la sostituzione del riferimento al «consumatore» con quello all’«utilizzatore finale», allineando la versione italiana alla versione inglese del testo di legge, nella quale era già utilizzato il termine «end users» che comprende sia i consumatori sia gli utilizzatori professionali.
Come previsto dal testo inglese, si conferma il perimetro dei soggetti qualificabili come «produttori» di imballaggi e/o prodotti imballati, con le dovute possibili conseguenze sugli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR). Si ricorda, infatti, che tra gli obblighi del «produttore» rientrano, oltre agli obblighi già previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l’iscrizione al registro e la trasmissione dell’informazione alle autorità nazionali competenti (articolo 44) e il versamento dei contributi finanziari per coprire i costi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio nel rispettivo stato membro (articolo 45).