Biocidi

Prodotti biocidi: nuove indicazioni europee sui nomi commerciali per evitare diciture fuorvianti

Le Autorità Competenti degli Stati Membri hanno concordato un approccio armonizzato per limitare l’utilizzo di termini potenzialmente ingannevoli nelle denominazioni dei prodotti biocidi. Aggiornato anche l’elenco delle diciture non ammesse

18 ago 2026

Le Autorità Competenti degli Stati Membri per i prodotti biocidi hanno concordato un approccio armonizzato e prodotto un documento-nota volto a limitare l'utilizzo di termini potenzialmente fuorvianti nei nomi commerciali dei prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Il documento, aggiornato a marzo 2026, nasce con l'obiettivo di favorire un'applicazione coerente della normativa tra gli Stati Membri, pur precisando che non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione europea e non ha carattere giuridicamente vincolante.

L'iniziativa trae origine dalle discussioni avviate durante la riunione del dicembre 2022, di cui abbiamo parlato in questa news; in quella sede le Autorità Competenti hanno valutato l'opportunità di vietare in modo generalizzato l'utilizzo di termini potenzialmente ingannevoli, come prefissi o suffissi, nei nomi commerciali dei biocidi, rispetto a seguire un approccio basato sulla valutazione caso per caso. La maggioranza degli Stati Membri si è espressa a favore.

Come sarà applicato il nuovo approccio

Il documento concordato dalle Autorità Competenti degli Stati Membri definisce le modalità operative con cui questi e la Commissione applicheranno l'approccio.

In particolare:

  • le domande di autorizzazione nazionali e dell'Unione Europea ancora in corso dovranno adeguare i nomi commerciali eliminando i termini ritenuti fuorvianti. Qualora il richiedente non provveda alla sostituzione del nome, la denominazione sarà rimossa dal Summary of Product Characteristics (SPC) e dall'autorizzazione oppure, se costituisce l'unico nome commerciale previsto, il prodotto non sarà autorizzato;
  • per i prodotti già autorizzati ai sensi del BPR, l'adeguamento avverrà in occasione del rinnovo dell'autorizzazione oppure anticipatamente, su richiesta del titolare o nell'ambito di una modifica dell'autorizzazione prevista dal regolamento;
  • l'approccio potrà essere applicato anche ai prodotti immessi sul mercato nell'ambito delle misure transitorie, demandando alle autorità di vigilanza del mercato le attività di controllo;
  • restano invece esclusi i prodotti autorizzati tramite permessi temporanei ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del BPR.

Il documento chiarisce inoltre che, quando un termine potenzialmente fuorviante fa parte integrante della denominazione dell'azienda o identifica una specifica tecnologia sviluppata dall'impresa, il nome può essere utilizzato esclusivamente nella sua forma completa e non attraverso il solo termine che potrebbe risultare ingannevole.

L'elenco dei termini non ammessi

L'allegato al documento contiene un elenco, non esaustivo, dei termini che non dovrebbero comparire nei nomi commerciali dei biocidi. L'elenco comprende anche le relative traduzioni nelle lingue dell'Unione Europea ed è destinato a essere riesaminato e aggiornato con cadenza annuale durante le riunioni delle Autorità Competenti.

Tra i termini attualmente inclusi figurano:

  • “bio” (con eccezioni per "biocide", "biocidal" e "biofilm");
  • “natur”, “nature” e “natura” (con eccezione per "denatured");
  • “organic”;
  • “eco” ed “ecological”;
  • “green”;
  • “safe”;
  • “sensitive”;
  • “soft protection”;
  • “soft touch”;
  • “gentle”.

Per alcuni termini sono previste eccezioni specifiche. Ad esempio, "green" può essere utilizzato come semplice indicazione del colore del prodotto oppure, per i prodotti del Product Type 2, quando fa riferimento alle alghe verdi quale organismo bersaglio.

Revisione del documento

Il documento è stato oggetto di due revisioni successive.

Nel settembre 2023 è stato ampliato l'elenco dei termini con l'inserimento di "ecological" e sono state introdotte ulteriori eccezioni per "biofilm" e "denatured".

Con la revisione approvata nel marzo 2026 è stato chiarito il momento in cui le autorizzazioni già rilasciate dovranno essere adeguate ed è stato esteso l'elenco dei termini non ammessi con l'aggiunta di "sensitive", "soft protection", "soft touch" e "gentle".

L'aggiornamento conferma l'obiettivo delle Autorità Competenti di favorire un'applicazione più uniforme delle disposizioni del BPR, riducendo il rischio che i nomi commerciali dei prodotti biocidi possano indurre in errore gli utilizzatori riguardo alle caratteristiche o alle proprietà dei prodotti stessi.