Biocidi

Prodotti multiuso a base di aceto: la Corte UE chiarisce quando non rientrano nel Regolamento Biocidi

La sentenza C-473/24 definisce i confini applicativi del Regolamento (UE) n. 528/2012 per i prodotti destinati sia all’uso alimentare sia alla pulizia e disinfezione degli alimenti

26 feb 2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza dell’11 dicembre 2025 (causa C-473/24), ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi (BPR), con particolare riferimento ai cosiddetti “prodotti multiuso”.

Il caso riguardava prodotti a base di acqua e acido acetico e/o acido citrico, commercializzati sia come alimenti sia come prodotti per la pulizia e disinfezione degli stessi alimenti. La controversia, insorta in Germania, nell’ambito di un’azione per concorrenza sleale, ha portato il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) a chiedere alla Corte UE se tali prodotti dovessero essere qualificati come biocidi e, conseguentemente, soggetti agli obblighi previsti dai regolamenti BPR, CLP e REACH.

La nozione di “biocida” e la destinazione d’uso

Con riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del BPR, la Corte ha chiarito un principio di rilievo: un prodotto può rientrare nella nozione di “biocida” anche se la finalità biocida non è esclusiva o prevalente, ma solo accessoria rispetto ad altre destinazioni d’uso.

Secondo i giudici europei, la definizione normativa non richiede che l’uso biocida sia principale: è sufficiente che il prodotto sia destinato anche a distruggere, eliminare o controllare organismi nocivi con un’azione diversa da quella meramente fisica o meccanica.

Questa interpretazione è coerente con l’obiettivo del BPR, che mira a garantire un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente, nel rispetto del principio di precauzione.

Ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012

Nonostante l’ampia interpretazione della nozione di biocida, la Corte ha, tuttavia, precisato che la sola qualificazione come biocida non è sufficiente per determinare l’applicabilità del regolamento: ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, il BPR si applica tassativamente ed esclusivamente ai tipi di prodotti elencati nell’Allegato V.

Nel caso di specie, la Corte ha esaminato in particolare il:

  • Gruppo 1 – Disinfettanti
  • Tipo di prodotto 4 – Settore dell’alimentazione umana e animale

Tale tipologia comprende prodotti destinati alla disinfezione di superfici, attrezzature, contenitori o materiali che entrano in contatto con alimenti, ma non include la disinfezione dell’alimento stesso prima della sua ingestione. La Corte ha quindi affermato che un prodotto destinato alla pulizia e alla disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto non riconducibile ai tipi di prodotto elencati nell’Allegato V.

Di conseguenza, per prodotti con duplice destinazione – alimento e detergente/disinfettante dello stesso alimento – non trova applicazione il regime autorizzativo previsto per i biocidi.

Implicazioni regolatorie

La sentenza offre un chiarimento rilevante per gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti multiuso, in particolare nel settore alimentare e della detergenza.

Dalla pronuncia emerge che:

  • la presenza di una finalità biocida, anche accessoria, può integrare la definizione di biocida;
  • tuttavia, l’applicazione del BPR prevede la riconducibilità del prodotto a uno dei tipi elencati nell’Allegato V;
  • i prodotti destinati alla disinfezione degli alimenti stessi non rientrano nel tipo di prodotto 4 e, pertanto, restano fuori dall’ambito di applicazione del BPR.

Resta centrale, per le imprese, una corretta valutazione della destinazione d’uso dichiarata, delle modalità di presentazione ed etichettatura e dell’inquadramento normativo complessivo, anche in relazione all’interazione tra normativa sui biocidi, legislazione alimentare e disciplina in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele.

Un’analisi regolatoria preventiva consente di ridurre il rischio di contestazioni in materia di concorrenza, etichettatura e conformità normativa, soprattutto in presenza di prodotti a destinazione d’uso plurima.