Proposta UE di inclusione del TBPH nell’allegato A o nell’allegato B della Convenzione di Stoccolma
L’Unione Europea propone l’inserimento del bis(2-etilesil)tetrabromoftalato (TBPH) tra gli inquinanti organici persistenti (POP)
26 feb 2026L’Unione Europea ha avviato il processo di proposta dell’inclusione del bis(2‑etilesil)tetrabromoftalato (TBPH) nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP – Persistent Organic Pollutants), valutandone l’inserimento nell’allegato A (che ne comporterebbe un divieto totale di produzione e uso) oppure nell’allegato B (che ne limiterebbe, invece, la produzione e l’impiego).
La proposta si basa sulle evidenze scientifiche che mostrano come questa sostanza presenti caratteristiche tipiche dei POP e, una volta adottata a livello internazionale, comporterebbe il successivo recepimento nell’Unione Europea attraverso una modifica del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs).
Nello specifico, il TBPH è una sostanza usata principalmente come additivo antifiamma nelle plastiche e nelle gomme, nonché in alcune schiume spray; oltre a essere identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC – Substance of Very High Concern) a causa della sua elevata persistenza e bioaccumulabilità ai sensi dell’art. 57e del Reg. REACH, è in grado di diffondersi a lunga distanza, come dimostrato dal suo ritrovamento anche in aree remote. Attualmente il TBPH è, inoltre, già oggetto di attenzione normativa nell’UE, essendo inserito in un più ampio processo di valutazione dei ritardanti di fiamma bromurati, in parallelo al possibile avvio di una restrizione REACH, di cui vi avevamo parlato qui .
La proposta rappresenta il primo passo di un percorso che, se avviato entro aprile 2026, richiederà almeno tre anni: il fascicolo scientifico sarà esaminato sulla base dei criteri e delle procedure previsti dalla convenzione, prima che la conferenza delle parti possa adottare una decisione sull'inclusione della sostanza. Una decisione finale sull’inclusione del TBPH potrà essere adottata, dunque, solo nella COP prevista per il 2029. Nel corso di tale processo, saranno considerate anche le informazioni tecnico‑scientifiche prodotte nell’ambito del REACH, inclusa l’eventuale necessità di prevedere deroghe per usi per i quali non esistono alternative.