Proposte CLH – Registro delle intenzioni di classificazione ed etichettatura
Proposte di classificazione armonizzata per la sostanza N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide
27 feb 2025In data 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata come vPvB EUH 441, avanzata dalla Germania, per la sostanza N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide.
La sostanza viene utilizzata in vari ambiti sia industriali/professionali che diretti al consumatore, tra cui principalmente: produzione di penumatici ed articoli in gomma.
Se la sostanza verrà quindi inserita in allegato VI come sostanza vPvB, rientrerà anche in Candidate List come sostanza SVHC. Sarà quindi necessario per i produttori di articoli in gomma dichiarare il quantitativo di tale sostanza se superiore allo 0,1%. Per quanto riguarda le mescole in gomma, la sostanza verrà riportata nella sezione 15 della Scheda Dati di Sicurezza come SVHC, se superiore allo 0,1%.
L’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura può essere proposta per le sostanze attualmente non incluse come voci nell’allegato VI al regolamento CLP oppure per quelle con una classificazione armonizzata già esistente. L’aggiornamento della classificazione ed etichettatura armonizzata già esistente è necessario quando sono disponibili nuove informazioni, nuovi sviluppi scientifici o tecnici, modifiche dei criteri di classificazione, o sulla base della rivalutazione dei dati esistenti.
Le proposte sono presentate dalle autorità competenti degli Stati membri, dai produttori, importatori o dagli utilizzatori a valle. Chiunque disponga di informazioni sull’identità o proprietà pericolose di una sostanza è incoraggiato a fornire tali informazioni a chi presenta il fascicolo durante le prime fasi del processo oppure durante la consultazione.
Le parti interessate possono seguire lo stato di avanzamento di una proposta dalla notifica dell’intenzione all’adozione del parere del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC).
Si tratta ad oggi di intenzioni presentate che non saranno effettive fino ad emanazione di ufficiale testo di legge. Si rammenta che con l’emanazione del testo di legge si andrà a modificare l’allegato VI del Reg. 1272/2008 (CLP).
Raccomandiamo caldamente alle aziende di valutare in anticipo le possibili ripercussioni che tale cambiamento possa apportare alla propria gestione dei prodotti chimici.