Sostenibilità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica dell’EUDR

Con la pubblicazione del Regolamento si avviano le semplificazioni operative previste dal Reg. EUDR

07 gen 2026

Come anticipato nella nostra news, il 23 dicembre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo modificato del Regolamento EUDR. Le modifiche mirano a rafforzare l'impegno dell'UE nella lotta contro la deforestazione globale e nella promozione della sostenibilità.

Con il Regolamento (UE) 2025/2650 è stato formalmente approvato il rinvio dell’applicabilità dell’EUDR:

  • 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
  • 30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le piccole e micro imprese.

Di seguito un elenco delle diverse semplificazioni operative introdotte per garantire un’implementazione efficace del Regolamento, rispondendo alle criticità segnalate da Stati membri e aziende:

  • definizione di nuovi ruoli lungo la catena di approvvigionamento:

"micro o piccolo operatore primario": l’operatore che è una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa, stabilito in un Paese classificato come a basso rischio, che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che lui stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato nei propri appezzamenti o stabilimenti, ubicati in detto Paese […];

 "operatore a valle": la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati utilizzando prodotti interessati tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata;

  • obblighi di dovuta diligenza: solo gli operatori che per primi introducono un prodotto interessato nel mercato UE devono adempiere agli obblighi e presentare la dichiarazione di dovuta diligenza;
  • dichiarazione semplificata per micro e piccoli operatori primari: è richiesto di presentare una dichiarazione semplificata una tantum. A seguito dell’invio della dichiarazione, verrà rilasciato un identificativo della dichiarazione. Inoltre, se le informazioni richieste sono già incluse nelle banche dati degli Stati membri e vengono condivise con il Sistema Informativo, gli operatori possono essere esentati dalla presentazione di tale dichiarazione unica;
  • esenzione per operatori a valle e commercianti: gli operatori a valle e i commercianti sono esentati dagli obblighi di dovuta diligenza; devono limitarsi alla raccolta di informazioni sul fornitore, incluso il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza se il fornitore è un operatore;
  • nuove esclusioni: esclusione d prodotti di cui al Capitolo 49 della Nomenclatura Combinata (libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani) sono stati esclusi dall’Allegato I dell’EUDR.

La revisione dell’EUDR, come annunciato, rappresenta un passaggio chiave per rendere l’applicazione del regolamento più graduale e efficace, soprattutto a vantaggio degli operatori più piccoli.

Invitiamo le aziende che operano nelle filiere delle materie prime interessate a cogliere l’occasione che la proroga dell’applicazione rappresenta, per raccogliere le informazioni necessarie, coinvolgendo attivamente la catena di fornitura ed iniziando a strutturarsi per l’adempimento agli obblighi di due diligence.