REACH

Pubblicato il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (PNC) per l’anno 2025

Sintesi dei principali contenuti del PNC 2025

04 mar 2025

È stato recentemente pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli (PNC) in ambito REACH-CLP per l’anno 2025. Il piano fornisce gli indirizzi per l’effettuazione delle visite ispettive inerenti ai regolamenti REACH e CLP per l’anno in corso.

Scopo del presente approfondimento è quello di fornire una sintesi dei principali contenuti in merito a quali aziende, quali categorie di prodotti e quali adempimenti saranno più probabilmente verificati.

Ricordiamo che i controlli saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

  1. attività di controllo eseguita secondo le metodologie descritte dai progetti REACH-EN-FORCE (REF) e Progetti Pilota adottati dal Forum dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA);
  2. attività di controllo analitica;
  3. attività di indagine (processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità derivanti da segnalazioni).

1.    CONTROLLI REF-PROGETTI ECHA

Questa tipologia di controlli si basa, per quanto riguarda gli obiettivi generali, su quanto indicato dal Forum di ECHA contestualmente ai REACH Enforcement Projects (REF) e ad altri progetti pilota definiti dallo stesso Forum. Il PNC 2025 favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-13 del Forum dell’ECHA che mira al controllo di prodotti importati, inoltre il PNC continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte. Segue il riassunto di quanto previsto per i controlli:


Quali aziende coinvolte?

Le aziende coinvolte saranno selezionate fra quelle appartenenti alle seguenti filiere produttive:

  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;
  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH.

Fra le varie aziende appartenenti alle filiere sopra indicate, in via prioritaria saranno selezionate quelle con le seguenti caratteristiche:

  • Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
  • Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 152/06
  • Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
  • Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall’ECHA
  • Imprese individuate dall’Autorità Competente Nazionale (ACN) REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
  • Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell’Autorità, che esegue il controllo
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell’Archivio preparati pericolosi dell’ISS
  • Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
  • Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
  • Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
  • Imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza


Quali sostanze coinvolte?

  • Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH
  • Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
  • Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, diffusori/oli essenziali)
  • Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS
  • Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
  • Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
  • Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)
  • Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti
  • Articoli evidentemente contraffatti

Quali obiettivi?

Il PNC 2025 riporta i seguenti obiettivi dei controlli:

  • Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele,
  • Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
    • sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell’uso intermedio
    • sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell’ECHA, l’aggiornamento del dossier da parte dell’impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA).
    • sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)
  • Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
  • Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
  • Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
  • Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
  • Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
  • Verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
  • Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
  • Verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
  • Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento.

2. CONTROLLI ANALITICI

Per “controlli analitici” si intende l’attività di campionamento e analisi su sostanze, miscele, articoli, così come su elementi ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, animali) per determinare il livello di conformità con le disposizioni previste dal Regolamento REACH.


Quali aziende coinvolte?

Le aziende coinvolte saranno selezionate fra quelle aventi le seguenti caratteristiche:

  • Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A1 ed A2 dell’allegato 2 del PNC 2025 con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
  • Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell’allegato 2 del PNC 2025 con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
  • Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell’allegato 2 del PNC 2025 con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
  • Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH
  • Imprese che utilizzano canali di vendita on-line


Criteri di priorità nella selezione delle imprese:

  • Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
  • Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 29 del D.Lgs 152/06
  • Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’ECHA
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP tramite consultazione dell’Archivio preparati pericolosi dell’ISS
  • Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
  • Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
  • Imprese segnalate da stakeholders


Quali sostanze coinvolte?

Le aziende coinvolte saranno selezionate fra quelle aventi le seguenti caratteristiche in relazione all’uso e/o commercializzazione di:

  • Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del PNC 2025 e in riferimento alla Tabella A1 dell’allegato 2 dello stesso Piano
  • Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del PNC 2025 e in riferimento alla Tabella A2 dell’allegato 2 dello stesso Piano
  • Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all’eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del PNC 2025 e in riferimento alla Tabella B dell’allegato 2 dello stesso Piano
  • Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l’ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio e della SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del PNC 2025 e in riferimento alla Tabella C dell’allegato 2 dello stesso Piano
  • Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (sunset date) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del PNC 2025 e in riferimento alla Tabella D dell’allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.


Quali obiettivi?

Il PNC 2025 riporta i seguenti obiettivi dei controlli analitici:

  • Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli
  • Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione
  • Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione
  • Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele
  • Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line

3.    INDAGINI

Come anticipato, una “indagine” è una attività di tipo “reattivo” ad una segnalazione e quindi non viene programmata nel PNC. Nel Piano si indica solamente che eventuali indagini richieste dall’Autorità Competente Nazionale, anche proveniente da una segnalazione di ECHA, di altri Stati Membri, CAV o altre Agenzie, devono essere rendicontate da parte degli addetti ai controlli.


4.   
TEMPISTICHE DEI CONTROLLI

I controlli in merito al progetto REF-13 saranno effettuati durante l’intero 2025.

Ricordiamo in ultimo la grande importanza che rivestono i PNC nell’ambito dei controlli ispettivi REACH-CLP in Italia e raccomandiamo a tutte le aziende di prendere visione del documento in modo da farsi trovare preparate in caso di verifica dell’autorità competente.