Sostenibilità

Pubblicazione della terza edizione delle linee guida della Commissione Europea sull'EUDR

EUDR: nuovi chiarimenti su ambito di applicazione, obblighi degli operatori, dovuta diligenza ed entrata in vigore

19 ago 2026

La Commissione europea ha pubblicato, il 20 luglio 2026, la terza edizione del documento di orientamento relativo al regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR - European Union Deforestation Regulation). Il documento fornisce chiarimenti su alcuni aspetti del regolamento con l’obiettivo di favorirne un’attuazione armonizzata e di agevolare operatori e commercianti nell’adempimento degli obblighi previsti.

Tra gli aspetti approfonditi rientrano le definizioni di immissione e messa a disposizione sul mercato, esportazione, operatore, operatore a valle, micro o piccolo operatore primario e commerciante. Il documento chiarisce, in particolare, che il ruolo di un soggetto deve essere valutato in relazione a ciascun prodotto interessato e alla sua posizione nella catena di approvvigionamento.

Un’attenzione significativa è dedicata anche alla dovuta diligenza. Gli operatori devono raccogliere le informazioni e i documenti richiesti, effettuare la valutazione del rischio e, quando necessario, adottare misure di attenuazione. La valutazione deve tenere conto, tra gli altri elementi, del paese di produzione, delle caratteristiche del prodotto, della complessità della catena di approvvigionamento e di eventuali criticità legate alla legalità, alla deforestazione o al degrado forestale.

Il documento chiarisce inoltre gli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, che devono disporre e conservare determinate informazioni relative ai propri fornitori e clienti aziendali e, ove applicabile, i riferimenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza. Per gli approvvigionamenti da paesi classificati a basso rischio è invece previsto un regime di dovuta diligenza semplificata, ferma restando la necessità di raccogliere le informazioni richieste e di intervenire qualora emergano elementi indicativi di un rischio non trascurabile.

Particolare rilevanza assume infine il chiarimento sulle tempistiche di applicazione dell’EUDR. La maggior parte degli obblighi si applicherà dal 30 dicembre 2026, mentre per gli operatori costituiti come microimprese o piccole imprese al 31 dicembre 2024 l’applicazione è differita al 30 giugno 2027, con le specificità previste per il legno e i prodotti da esso derivati.

Il documento di orientamento rappresenta quindi uno strumento di riferimento per una corretta comprensione degli obblighi EUDR, pur non sostituendo né modificando le disposizioni del regolamento stesso.

Considerata la prossimità delle date di applicazione, è quindi opportuno iniziare per tempo a verificare gli adempimenti applicabili e a predisporre le informazioni e la documentazione necessarie. Un’attenta analisi della propria catena di approvvigionamento può infatti contribuire a individuare con anticipo eventuali aspetti da chiarire o adeguare in vista dell’entrata in applicazione dell’EUDR ormai prossima.